Prescrizione credito comunale costi aree PIP e dies a quo (Cons. Stato n. 10184 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del Comune al rimborso, pro quota, dei costi sostenuti per l’acquisizione delle aree destinate al piano per gli insediamenti produttivi non si prescrive a partire dalla pubblicazione della sentenza che ha accertato l’illegittimità dell’occupazione e disposto la restituzione o l’acquisizione sanante. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile dell’ente o, se anteriore, con la definizione transattiva della controversia con il proprietario espropriato. Il valore venale del bene, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, si determina alla data del provvedimento acquisitivo, con effetto ex nunc, e non retroagisce alla consulenza tecnica del giudizio conclusosi con l’accertamento dell’illegittimità.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato la sentenza con cui il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto solo in parte il ricorso avverso l’atto con cui il Comune le ha intimato il pagamento di una somma a titolo di quota parte dei maggiori costi sostenuti per l’acquisizione delle aree PIP. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione decennale e ha invece accertato l’illegittimità dell’ingiunzione nella parte in cui poneva a carico del privato i maggiori costi derivanti dall’illegittimità degli atti di acquisizione.
La società ha contestato il rigetto dell’eccezione, sostenendo che il dies a quo andrebbe fissato alla pubblicazione della sentenza del TAR Salerno n. 1374/2012, che aveva annullato i provvedimenti ablativi e imposto al Comune la restituzione o l’acquisizione sanante. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del PIP ex art. 27 l. n. 865/1977: le aree espropriate entrano nel patrimonio indisponibile comunale con vincolo di destinazione alla cessione agli assegnatari. Secondo principi consolidati, l’ente può ripetere pro quota quanto speso, anche in assenza di riserva nella convenzione, per l’inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c. in relazione agli artt. 27 e 35 l. n. 865/1971 (richiamati Cons. Stato n. 2221/2023, n. 1501/2020, n. 6192/2019).
Il motivo è infondato. La sentenza n. 1374/2012 lasciava al Comune l’alternativa tra restituzione e acquisizione sanante: fino all’acquisizione il credito non era esigibile. Applicando l’art. 2935 c.c., non può imputarsi all’ente l’inerzia in una fase in cui non aveva ancora acquisito le aree al patrimonio indisponibile.
Il diritto di credito è dunque insorto con l’acquisizione. Il valore venale, in tema di acquisizione sanante, si determina alla data del provvedimento acquisitivo, con efficacia ex nunc (richiamata Cass. civ. n. 8163/2024), e non può ricollegarsi alla CTU del giudizio conclusosi nel 2012.
Non è conferente il richiamo a Cons. Stato n. 7938/2020: quel precedente riguarda l’obbligo del Comune verso i proprietari per l’occupazione illegittima, non il costo di acquisizione delle aree PIP. Il termine decorre quindi dall’atto di transazione del 2 gennaio 2014 con il proprietario espropriato, come già affermato da Cons. Stato n. 376/2021.
Ne segue l’irrilevanza delle censure sulla validità della notifica dell’atto interruttivo: il diritto non era prescritto alla data dell’ingiunzione. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
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