Cessione di struttura socio-sanitaria e beni immateriali del gestore uscente (Cons. Stato n. 10187 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricomprensione di beni immateriali — autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale, avviamento e rapporti con gli ospiti — nell’oggetto di una cessione di complesso di beni organizzati non ne determina il trasferimento materiale all’aggiudicatario, ove il bando subordini l’efficacia della cessione al rilascio di nuove autorizzazioni in favore del cessionario. Tali elementi operano a fini meramente descrittivi e valutativi, consolidando la base d’asta e consentendo una partecipazione consapevole alla procedura. La censura che lamenti l’indebita capitalizzazione del valore dell’avviamento in danno del gestore uscente non incide sulla validità formale della lex specialis e si traduce in una rivendicazione di indebito arricchimento, devoluta al giudice ordinario. È infine inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse la contestazione della scelta dell’ente di dismettere la gestione, attinente al merito amministrativo, specie se proposta da chi non ha partecipato alla gara.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, gestore uscente di una struttura polifunzionale per persone non autosufficienti, ha impugnato davanti al TAR Veneto il bando con cui un consorzio volontario fra Comuni ha indetto l’asta per la cessione del complesso dei beni organizzati relativi alla struttura, insieme all’aggiudicazione. La ricorrente ha dedotto la nullità degli atti, sostenendo che il consorzio avesse incluso nell’oggetto della cessione l’autorizzazione, l’accreditamento e l’avviamento a lei riferibili, capitalizzando oltre quindici anni di gestione e ponendoli a base d’asta.
Il TAR ha respinto nel merito il primo motivo e dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il secondo, relativo alla scelta stessa di dismettere la gestione. La cooperativa ha proposto appello, riproponendo entrambe le censure; si è costituito il consorzio, eccependo l’irricevibilità del gravame per il termine dimezzato dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm., e l’aggiudicataria ha spiegato appello incidentale sulle eccezioni preliminari respinte in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello nel merito, ritenendo di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari. Il nucleo della controversia riguarda la qualificazione dell’oggetto della cessione: il bando non contempla autorizzazione, accreditamento, rapporti con gli ospiti e avviamento al fine di trasferirli all’aggiudicatario, ma al solo fine di parametrare il corrispettivo al loro valore.
L’argomento decisivo è tratto dall’art. 2 del bando, che subordina l’efficacia della cessione al rilascio, da parte degli organi regionali, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento in favore del soggetto aggiudicatario, chiamato a stipulare una nuova convenzione con l’azienda sanitaria. Ne segue che il cessionario non può subentrare in quei rapporti giuridici in luogo della cooperativa, con la conseguenza che gli stessi operano solo come elementi di valutazione economica dell’azienda. Nello stesso senso il Collegio valorizza il riferimento, nel contratto sospensivamente condizionato, al «valore potenziale economico» dei beni immateriali.
La Corte rileva poi come sia incontestato che, dopo l’aggiudicazione, non vi sia stata alcuna cessione dell’autorizzazione, dell’accreditamento, dell’avviamento né dei contratti con gli ospiti e delle relative rette. La censura sulla ricomprensione di beni immateriali altrui resta quindi smentita nei fatti.
Quanto al preteso carattere abusivo del computo del valore economico, il Collegio lo ritiene indimostrato, osservando che la qualifica di gestore uscente avrebbe semmai consentito alla cooperativa di avvantaggiarsi dei mezzi, delle autorizzazioni e del know how conseguiti nella gestione pluridecennale. La deduzione sull’indebita capitalizzazione viene infine espunta dal perimetro del giudizio amministrativo: essa non incide sulla validità formale del bando e si configura come rivendicazione di arricchimento senza causa, da valutare in sede civilistica.
Il secondo motivo è dichiarato infondato sotto un duplice ordine di ragioni. Difettano la legittimazione e l’interesse della cooperativa a contestare la decisione di dismettere il bene, espressione del merito dell’azione amministrativa, non avendo peraltro la stessa partecipato alla gara. Nel merito, la scelta risulta comunque assunta all’esito di un articolato iter istruttorio, sviluppatosi attraverso delibere consiliari dei Comuni consorziati e il confronto con la Regione. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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