Negata l’astreinte per la carta del docente inottemperanza del Ministero (TAR Lombardia n. 3434 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile nei confronti delle sentenze del giudice ordinario, qualora l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel caso di inottemperanza all’obbligo di assegnazione della carta elettronica del docente, costituendo tale beneficio un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale e non un corrispettivo, non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in quanto manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un valore complessivo di € 2.000,00.
Non avendo ricevuto esecuzione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo non solo l’ordine di adempimento ma anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la corretta produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare, l’attestazione del suo passaggio in giudicato e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, che ha reso tempestivo il ricorso.
Nel merito, il Collegio ha constatato l’incontestato inadempimento del Ministero, che non aveva fornito alcuna deduzione né indicazione sull’andamento della procedura. Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione di ottemperare, rilasciando la carta elettronica ed accreditando la somma di € 2.000,00 entro novanta giorni, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR l’ha respinta, qualificandola come manifestamente iniqua. La carta del docente assolve, infatti, ad una funzione di sostegno alla formazione professionale, non configurandosi come un corrispettivo per una prestazione lavorativa, con la conseguenza che la penalità di mora non risulterebbe proporzionata alla natura del credito.
La sentenza ha infine liquidato le spese di lite in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia.
Nota della Redazione
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