Silenzio sull’esposto edilizio e poteri di vigilanza senza limiti di tempo (Cons. Stato n. 10185 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato segnala all’amministrazione comunale l’esistenza di irregolarità edilizie connesse all’uso del territorio non si esaurisce nella richiesta di annullamento d’ufficio del titolo abilitativo, ma va qualificata, anche d’ufficio, come esposto-denuncia volto a sollecitare i poteri di vigilanza e controllo di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Tale attività di verifica è vincolata e doverosa nell’an, rientrando nell’art. 2 della legge n. 241/1990 quale procedimento ad avvio obbligatorio d’ufficio. Il controllo del territorio attiene all’autotutela esecutiva e non incontra alcun limite temporale, a differenza del controllo di legittimità dei titoli, che appartiene all’autotutela decisoria e soggiace ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Sull’inerzia relativa a tale dovere è pertanto ammissibile il ricorso avverso il silenzio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in un comune campano, ha rappresentato all’amministrazione comunale che un fabbricato di nuova costruzione, realizzato da una società su un lotto vicino, aveva comportato l’interruzione di un canale di irrigazione, con allagamenti periodici delle aree circostanti, compresi i suoi terreni. A seguito di accesso agli atti, ha rilevato che nei grafici di progetto non erano stati rappresentati né il canale né i pozzi esistenti sul lotto.
Con istanza ha quindi chiesto l’adozione dei provvedimenti repressivi e l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire. Il Comune non ha riscontrato l’istanza. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, qualificando la richiesta come sollecitazione dell’autotutela decisoria, ad avvio discreto nell’an e tardiva rispetto al consolidarsi del titolo. Il ricorrente ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto i limiti del giudizio sul silenzio: esso accerta la mera inerzia serbata sull’istanza, senza poter indicare il contenuto del provvedimento dovuto né sindacare nel merito le pretese sostanziali. L’inerzia si ritiene sciolta da una risposta non meramente soprassessoria, anche sintetica.
Su questa base il Collegio perimetra il petitum. L’istanza del privato, letta nel suo profilo sistematico e teleologico, non si riduce alla richiesta di autotutela: va interpretata e qualificata anche come denuncia-segnalazione volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica delle immutazioni sul territorio. La circostanza che l’istante non abbia citato l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 non impedisce al giudice, e prima ancora all’amministrazione, la corretta qualificazione funzionale dei poteri sollecitati.
Il Collegio distingue così due piani. Il controllo sulla legittimità dei titoli appartiene all’autotutela decisoria e implica la verifica ex post dell’assentibilità dello ius aedificandi, nel contemperamento tra legalità, certezza del diritto e legittimo affidamento, con i presupposti e i termini dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il controllo del territorio, invece, attiene all’autotutela esecutiva e non incontra alcun limite di ordine temporale: riguarda ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso o con tipologia estranea all’intervento assentito.
Ne deriva che l’attività di verifica e controllo, pur stimolata dal privato, rientra nell’art. 2 della legge n. 241/1990, rispondendo a un procedimento ad avvio obbligatorio d’ufficio: la verifica di eventuali irregolarità edilizie costituisce dovere indeclinabile dell’amministrazione. Il Comune era quindi tenuto a svolgere le dovute verifiche, a prescindere dalla fondatezza dei rilievi sulla rappresentazione dei grafici, che resta rimessa al suo accertamento autonomo e responsabile.
L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza, il Comune è condannato ad avviare le verifiche connesse all’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza e a concludere il procedimento così avviato. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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