Il silenzio inadempimento del Comune sulle istanze di autorizzazione pubblicitaria va sanzionato ex art. 117 cod. proc. amm. (TAR Lazio n. 12395 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento illegittimo la mancata conclusione, entro il termine di trenta giorni fissato dal regolamento comunale, del procedimento avviato dall’istanza del privato volta al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico. L’inutile decorso del termine procedimentale legittima l’azione avverso il silenzio, con la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente e la nomina, sin da ora, del Commissario ad acta per l’eventualità della persistente inottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di impianti pubblicitari, inviava al Comune di Bracciano quattro istanze tramite PEC, protocollate in data 26.09.2025, al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di altrettanti impianti pubblicitari su suolo pubblico. Il Comune non concludeva il procedimento entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale approvato con DCC n. 8 del 15.02.2003 e non rilasciava alcun provvedimento espresso.
La società ricorrente, decorso inutilmente il termine di legge, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune alla adozione del provvedimento, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune di Bracciano e la controinteressata non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. Dalla documentazione versata in atti emerge che la società ricorrente ha inviato all’Amministrazione comunale quattro istanze regolarmente protocollate e che l’Ente non ha concluso il procedimento amministrativo. Tale contegno omissivo si pone in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del Regolamento comunale che fissa il termine di conclusione del procedimento in trenta giorni dalla protocollazione della domanda.
Il giudice accerta quindi l’illegittimità del silenzio inadempimento e condanna il Comune a provvedere sulle istanze entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La pronuncia valorizza il principio per cui la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando la normativa di settore non richieda una motivazione specifica in caso di accoglimento.
Il Collegio accoglie anche la domanda di nomina del Commissario ad acta, disponendola già in sentenza per il caso di persistente inottemperanza. Il Commissario è individuato nella figura del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, con facoltà di delega, e dovrà provvedere nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, su istanza della parte ricorrente che comprovi l’inutile decorso del termine.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, mentre sono compensate nei confronti della parte non costituita.
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Nota della Redazione
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