Cessata la materia del contendere nell’ottemperanza per il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 62 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’ordinamento processuale consente all’amministrazione di sottrarsi alla condanna alle spese di lite dimostrando di avere eseguito la prestazione dovuta per effetto del giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche nel giudizio di ottemperanza qualora, nel corso del giudizio, la parte intimata provveda al pagamento di quanto liquidato con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione. In tal caso, le spese del giudizio di ottemperanza restano a carico dell’amministrazione soccombente, che ha dato esecuzione al giudicato solo successivamente alla notifica del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in una somma determinata oltre accessori. Non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente notificava al Ministero la sentenza e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la ammissibilità del ricorso, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 7 d.m. n. 44/2011, ed era passata in giudicato, come da attestazione della Corte d’Appello dell’Aquila.
Il Collegio ha, inoltre, verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo integrata la condizione di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché il credito, accertato con sentenza definitiva, non risultava ancora soddisfatto alla data del deposito del ricorso. Il Ministero aveva, infatti, provveduto al pagamento solo nel corso del giudizio, depositando documentazione attestante l’avvenuto accredito dell’importo sul conto corrente indicato dalla ricorrente. La ricorrente non aveva contestato l’esattezza dell’adempimento.
Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la situazione sostanziale dedotta in giudizio. Ha, tuttavia, condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge, in quanto l’amministrazione aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza. La soccombenza è stata, pertanto, attribuita alla parte intimata, che aveva reso necessario il ricorso.
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Nota della Redazione
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