Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1018 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e le assegna un termine per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede all’esecuzione adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. La mancata opposizione di ragioni di diritto, unitamente al decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, fonda l’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione inottemperante è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Urbino, con sentenza n. 13/2024 pubblicata il 21.03.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente la Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e alle spese di causa.
La sentenza è stata notificata il 27.03.2024 e su di essa si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 8 ottobre 2024. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito rappresentando di aver trasmesso la sentenza agli Uffici centrali per gli adempimenti di competenza e di aver già corrisposto le spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione. Il termine risulta spirato prima della proposizione del ricorso, che è pertanto dichiarato procedibile.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la pubblica amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha opposto ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, fatte salve le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio. A tal fine assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, il Collegio osserva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e condanna l’Amministrazione al relativo pagamento, liquidato in euro 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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