Recupero spese aree PIP: prescrizione dal pagamento al proprietario espropriato (Cons. Stato n. 10189 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel recupero, da parte del Comune, delle somme pro quota corrisposte per l’acquisizione delle aree destinate al piano per gli insediamenti produttivi, il termine di prescrizione decorre non dalla pubblicazione della sentenza che ha accertato l’illegittima occupazione, ma dal momento in cui il credito diviene concretamente esigibile ai sensi dell’art. 2935 c.c.. Tale momento coincide con la definizione delle controversie con i proprietari destinatari delle procedure ablatorie, ossia con l’atto di transazione con il proprietario espropriato. Il valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 si determina alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, con efficacia ex nunc. Il diritto al rimborso non dipende dalla presenza di una clausola nella convenzione urbanistica, operando l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. in relazione alla natura inderogabile degli artt. 27 e 35 l. n. 865/1971.
Il Fatto
Il Comune di Mercato San Severino ha ingiunto a una società, assegnataria di aree del piano per gli insediamenti produttivi, il pagamento di € 142.130,52 a titolo di quota parte dei maggiori costi sostenuti per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del piano. La società ha impugnato l’ingiunzione davanti al TAR Campania, eccependo in via pregiudiziale la prescrizione del diritto del Comune e, in subordine, la non debenza dei maggiori costi, scaturiti dall’illegittimità della procedura espropriativa.
Il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di prescrizione decennale e ha accolto il ricorso nella sola prospettazione subordinata, accertando l’illegittimità dell’ingiunzione nella parte relativa ai maggiori costi. La società ha proposto appello, contestando la decorrenza del termine prescrizionale e la valenza interruttiva dell’avviso di pagamento notificato nel 2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del PIP, strumento di attuazione con contenuto di piano particolareggiato, che consente l’attivazione della procedura espropriativa e l’ingresso delle aree nel patrimonio indisponibile comunale con vincolo di destinazione alla cessione agli assegnatari. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2221 del 2023, Sez. II, n. 1501 del 2020 e Sez. V, n. 6192 del 2019, il Consiglio conferma che l’ente locale ha diritto di ripetere dagli acquirenti l’importo pro quota di quanto speso, anche in assenza di riserva nella convenzione, per l’inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c.
Il cuore della decisione è il dies a quo della prescrizione. L’appellante lo collocava alla pubblicazione della sentenza del TAR Salerno n. 1374/2012, che aveva imposto al Comune la restituzione dei beni illegittimamente occupati o, in alternativa, l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Collegio esclude tale soluzione: in quella fase il Comune poteva ancora scegliere tra restituzione e acquisizione, sicché non gli si può imputare l’inerzia nel recupero di un credito non ancora concretamente esigibile.
Il credito è insorto quando il Comune ha acquisito le aree al patrimonio indisponibile. Il valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante si determina alla data del provvedimento acquisitivo, con efficacia ex nunc, come affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 8163 del 2024. Non è pertinente il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 7938 del 2020, che riguarda l’obbligo del Comune verso i proprietari, non il recupero verso gli assegnatari.
Il termine decorre quindi dall’atto di transazione del 2 gennaio 2014 con il proprietario espropriato. Nella stessa direzione la Sez. IV, n. 376 del 2021. Ne segue l’irrilevanza dei vizi della notifica dell’avviso di pagamento del 2018: il diritto non era prescritto alla notifica dell’ingiunzione del 2023. L’appello è infondato e respinto, con condanna alle spese in favore del Comune.
Nota della Redazione
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