Assegnazione temporanea del militare caregiver: requisito delle posizioni organiche compatibili (TAR Sicilia n. 1997 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione temporanea del personale militare a tutela del familiare disabile, il diritto previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è condizionato, dall’art. 981, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010, alla condizione della vacanza, nella sede di destinazione richiesta, di posizioni organiche previste per il ruolo e il grado. L’inciso “ove possibile” impone una ponderazione tra l’interesse assistenziale e le esigenze funzionali dell’Amministrazione, che deve verificare in concreto l’esistenza di collocazioni compatibili con la professionalità e le specializzazioni del richiedente. Il diniego è legittimo quando, nel profilo professionale rivestito, le posizioni risultino tutte coperte e il militare non comprovi ulteriori abilitazioni spendibili in mansioni alternative, sì che l’assegnazione determinerebbe una despecializzazione del dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato aiutante dell’Esercito Italiano, in servizio presso un ente militare con l’incarico di propria specializzazione, presentava istanza ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992 per ottenere tre giorni di permesso mensile retribuito e l’assegnazione temporanea presso una sede di Catania, al fine di assistere un familiare in situazione di gravità accertata.

L’Amministrazione riconosceva i permessi, ma comunicava il preavviso di rigetto limitatamente all’assegnazione temporanea, rilevando la carenza di posizioni occupabili nel profilo professionale del militare nella sede richiesta. Il ricorrente presentava osservazioni; il diniego veniva confermato con provvedimento notificato in data 11.06.2025. Il militare impugnava quindi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la genericità della motivazione, il difetto di istruttoria e la mancata comparazione degli interessi in conflitto, e chiedendo in via istruttoria l’esibizione delle piante organiche delle unità della sede di Catania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i due motivi per connessione, li ha ritenuti infondati. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, che attribuisce al lavoratore il diritto di scegliere, “ove possibile”, la sede più vicina al domicilio del disabile, e dall’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, che per il personale militare limita tale facoltà alle posizioni organiche vacanti per ruolo e grado nella sede di destinazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, il trasferimento coinvolge interessi legittimi e richiede un bilanciamento tra l’interesse del privato e le esigenze del servizio, sorretto da congrua motivazione. L’inciso “ove possibile” comporta che l’assegnazione possa avvenire solo in presenza di una collocazione compatibile con lo stato del dipendente: non basta la corrispondenza di ruolo e grado, occorrendo verificare la coerenza con la professionalità e le qualifiche acquisite.

Il Tribunale ha però precisato che l’istituto, avendo natura temporanea, non arreca pregiudizio alle esigenze militari quando il militare possa essere utilmente impiegato in mansioni non corrispondenti alla specializzazione formale, ma compatibili con ulteriori specializzazioni rispetto a cui sia risultato idoneo. È quindi doveroso che l’Amministrazione verifichi in concreto l’esistenza di posizioni coerenti con le competenze maturate.

Nel caso esaminato, il ricorrente non ha fornito attestazioni o abilitazioni comprovanti specializzazioni ulteriori rispetto all’incarico rivestito, rispetto al quale ha invece conseguito un elevato grado di specializzazione. Le abilitazioni documentate risultano tutte correlate a tale figura professionale. L’Amministrazione ha allegato che nella sede di Catania le posizioni previste nel profilo sono tutte coperte e che l’ente di provenienza versa in sottoalimentazione, con possibile aggravio per la funzionalità.

Ne deriva, per il Collegio, che l’assegnazione determinerebbe una despecializzazione del militare, compromettendo il buon andamento dell’azione amministrativa. Il diniego è pertanto sorretto da congrua motivazione, avendo l’Amministrazione riscontrato le osservazioni del dipendente e operato una corretta ponderazione degli interessi. La richiesta istruttoria è stata respinta perché non utile ai fini del decidere, e il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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