Il mobbing nel pubblico impiego richiede finalità persecutoria accertata (TAR Calabria n. 1356 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di impiego pubblico il mobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto ed espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del dipendente. La sussistenza di condotte mobbizzanti esige l’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie: è l’elemento soggettivo finalistico a consentire di cogliere, in uno o più provvedimenti o comportamenti, il disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore. Ne consegue che un singolo atto illegittimo, o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto, non sono di per sé soli sintomatici di comportamento mobbizzante. Nelle amministrazioni gerarchicamente organizzate, come i corpi di polizia, il giudice deve considerare le peculiarità dell’ambiente di lavoro.

Il Fatto

Un sovrintendente della Polizia di Stato ha impugnato davanti al TAR Calabria il trasferimento d’ufficio disposto dalla Questura e la propria esclusione dal procedimento di promozione a Sovrintendente capo. Il ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non aveva tenuto conto della sopravvenuta assoluzione nel procedimento penale a suo carico, aveva valorizzato vicende disciplinari remote e non più valutabili e aveva sottovalutato la sua condizione familiare, essendo l’unico a potersi occupare del padre anziano e invalido.

Il ricorrente ha chiesto la modifica della sede di servizio e la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni economici, del danno biologico e al riconoscimento retroattivo della qualifica superiore. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a ottenere l’annullamento di decisioni ormai irretrattabili e a far esercitare al giudice poteri non ancora esercitati dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di modifica della sede di servizio e alla condanna per le maggiori somme connesse alla promozione. Nelle more del giudizio il ricorrente era stato riassegnato alla Questura di provenienza ed era stata riconosciuta la decorrenza della qualifica di Sovrintendente capo dal 1° gennaio 2020.

Residuava la domanda di risarcimento del danno. Il Tribunale ha osservato che essa sarebbe irricevibile ove intesa come ristoro dei danni derivati dall’esecuzione dei provvedimenti non tempestivamente impugnati, essendo proposta oltre il termine decadenziale di 120 giorni di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a. La domanda andava pertanto riqualificata come richiesta di risarcimento del danno da condotta persecutoria dell’amministrazione.

Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il mobbing richiede l’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché è l’elemento soggettivo finalistico a consentire di cogliere il disegno unitario di dequalificazione o emarginazione del lavoratore. Un singolo atto illegittimo, o anche più atti illegittimi, non sono di per sé sintomatici di comportamento mobbizzante. Nelle amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate, come i corpi di polizia, il giudice deve considerare le peculiarità dell’ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2018, n. 1589).

Il Tribunale ha poi ribadito, in continuità con il proprio orientamento (TAR Calabria, Sez. I, 3 aprile 2025, n. 638), che il mobbing nel pubblico impiego postula una condotta complessa, continuata e protratta nel tempo, con comportamenti intenzionalmente ostili e sistematici, espressivi di un disegno persecutorio idoneo a ledere la salute psicofisica del dipendente. Restano estranee alla fattispecie le semplici posizioni divergenti o conflittuali, fisiologiche nel rapporto di lavoro.

Nel caso concreto, la condotta illecita lamentata si esauriva nell’adozione di due provvedimenti amministrativi, non impugnati, fondati su fatti oggettivi quali un procedimento penale e una misura cautelare personale, e nel rifiuto di autotutela. Non erano pertanto individuabili intenti persecutori, smentiti dai successivi provvedimenti favorevoli al ricorrente. La domanda di risarcimento è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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