Il valore medio nel modello parametrico delle sovvenzioni ippiche è criterio legittimo (TAR Lazio n. 5252 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il criterio di determinazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse che, in attuazione del D.M. n. 4701/2020, calcola l’importo sulla base del valore medio dei dati riferiti al triennio precedente, anziché parametrarlo alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate; tale metodo è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo e a prevenire effetti distorsivi e discriminatori tra i diversi operatori del settore. La valutazione circa i criteri di erogazione di un beneficio economico connesso alla gestione di un servizio pubblico è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, che può modularli con provvedimenti successivi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, senza che il beneficiario vanti un diritto al mantenimento sine die della sovvenzione. Il provvedimento che determina la sovvenzione, configurandosi come atto amministrativo a contenuto generale, non è gravato dall’obbligo di motivazione analitica di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società gestrice di un ippodromo, che organizza corse di cavalli in virtù di una convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, impugnava la proposta di accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990 per la stagione 2024 e tutti gli atti prodromici, tra cui il decreto che determinava la sovvenzione annua in suo favore e quelli che fissavano i criteri di riparto delle risorse per il comparto ippico. Il calcolo della sovvenzione era stato operato applicando il modello parametrico di cui all’allegato A del decreto direttoriale del 2020, che assume come base la media dei dati del triennio precedente, da ultimo quello 2019-2022-2023, attribuendo alla ricorrente un importo complessivo che questa riteneva non rispondente all’effettività dei servizi resi.
La società deduceva, in particolare, la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 449 e dei principi del D.M. n. 4701/2020, sostenendo che il criterio della media annuale delle giornate di corsa, unilateralmente fissate dal Ministero, risultava irragionevole rispetto al metodo dei giorni di corse effettivamente organizzati. Contestava, inoltre, la mancata considerazione dei miglioramenti strutturali dell’impianto, realizzati nel biennio 2022-2023, e lamentava il difetto di motivazione dei provvedimenti. Si costituiva il Ministero, contestando le censure e richiamando i precedenti favorevoli all’Amministrazione per le annualità anteriori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento — dal D.P.R. n. 169/1998 al D.Lgs. n. 449/1999 fino al D.M. n. 4701/2020 e al decreto direttoriale n. 9166497/2020 — ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato la propria recente giurisprudenza, secondo cui la sovvenzione costituisce un beneficio economico finalizzato a incentivare un’attività di interesse generale, senza che il beneficiario possa vantare un diritto soggettivo al mantenimento dell’erogazione, potendo l’Amministrazione modificarne i criteri con valutazioni rimesse alla propria discrezionalità, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
Con riferimento ai primi due motivi e al quinto, il Collegio ha osservato che l’utilizzo del valore medio del triennio è coerente con la finalità di valorizzare la capacità operativa dell’ippodromo e di garantire l’adeguamento delle strutture, mentre valori ancorati alle singole giornate potrebbero produrre effetti distorsivi tra le società; il numero delle giornate di corse è predeterminato dal Ministero e il criterio medio consente di assorbire le oscillazioni annuali, assicurando equità e certezza nella distribuzione delle risorse. La scelta dell’orizzonte temporale annuale, censurata dalla ricorrente, è stata ritenuta ragionevole perché correlata all’esercizio finanziario di riferimento.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che il decreto di determinazione delle sovvenzioni costituisce atto amministrativo a contenuto generale, per il quale l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 non opera nei medesimi termini, e che, comunque, il provvedimento indicava la necessità di usare parametri certi e riscontrabili come quelli del modello parametrico. Sul quarto motivo, concernente le migliorie strutturali dell’ippodromo, la sentenza ha rilevato che le variazioni dell’assetto dell’impianto devono essere attestate dall’Amministrazione in data antecedente all’esercizio di riferimento: le misurazioni eseguite dall’ente tecnico incaricato non coincidevano con quelle prodotte dalla società, sicché il Ministero non poteva legittimamente considerare i nuovi dati, che sarebbero stati valutati solo dal 2025. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite vista la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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