Ottemperanza al giudicato e carta docente (TAR Liguria n. 1018 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta, da individuarsi nel dirigente competente per materia, che provvede nel successivo termine di trenta giorni in caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiesta dalla parte e non ostata da ragioni impeditive, è determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. La duplicazione dell’azione di ottemperanza sul medesimo titolo, promossa da altro litisconsorte con il medesimo difensore già remunerato, preclude la ripetizione delle spese, in quanto eccessive e superflue.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 6.3.2024, n. 314, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento a plurime annualità e per complessivi importi di euro 2.000,00 e euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio constata, in primo luogo, l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Il dato processuale assume rilievo decisivo, perché esclude qualsivoglia margine di resistenza sull’an dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

Il secondo presupposto è integrato dall’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Superata tale soglia senza adempimento, l’inerzia dell’amministrazione diviene ingiustificata e legittima l’ordine di ottemperanza.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. Il termine è funzionale a garantire una satisfazione effettiva e tempestiva dell’interesse azionato.

Accertato il protrarsi dell’inottemperanza, sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere nel successivo termine di trenta giorni.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ricorrendo ragioni ostative, e la determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo, con dies a quo fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario. Quanto alle spese, poiché la medesima sentenza del Tribunale di Genova è già stata oggetto di un giudizio di ottemperanza da parte di altro litisconsorte assistito dal medesimo legale, con liquidazione già avvenuta, il Tribunale esclude la ripetizione delle spese, in quanto eccessive e superflue per inutile duplicazione dell’azione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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