Ordinanza di rimozione rifiuti illegittima verso amministratori senza abuso società (TAR Sardegna n. 974 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra società di capitali e amministratore è di immedesimazione organica, sicché il destinatario dell’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 si identifica con l’ente, non con la persona fisica che ha svolto funzioni di amministrazione. L’estensione della responsabilità solidale all’amministratore, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, richiede l’accertamento di un abuso dello schermo societario o di una condotta ultra vires, posta in contrasto con gli interessi della società e per finalità personali, mentre non è sufficiente la mera posizione di garanzia o un generico comportamento colposo. La sentenza di patteggiamento, a seguito della novella di cui all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio amministrativo quando l’esercizio del potere sia successivo alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
Due lavoratori dipendenti di una società operante nella produzione di fluoroderivati, destinatari di una sentenza di patteggiamento per reati ambientali, impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni di proprietà della società, intimando l’obbligo anche alle persone fisiche in qualità di responsabili dell’inquinamento. Il provvedimento, fondato sulle risultanze penali e su relazioni tecniche, individuava nei ricorrenti i soggetti obbligati in ragione del ruolo rivestito nella compagine sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva, riproponendo la questione già esaminata nella sentenza della stessa Sezione n. 159 del 2026, e ha accolto il gravame ritenendo dirimente il disposto dell’art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, come interpretato dal Cons. Stato, sez. IV, n. 1882 del 2025. In virtù del rapporto organico, il destinatario dell’obbligo di ripristino è la persona giuridica, salvo che l’amministratore abbia agito di propria esclusiva iniziativa in contrasto con gli interessi sociali o abbia contribuito ad aggravare il rischio di inquinamento, ovvero ricorrano ipotesi di macroscopico uso distorto dello schema societario.
La Corte ha escluso che la mera “posizione di garanzia” dell’amministratore possa fondare la responsabilità per l’abbandono di rifiuti ascrivibile all’ente, rilevando l’assenza di qualsiasi accertamento istruttorio circa le eccezioni all’immedesimazione organica. Ha inoltre ritenuto decisiva la circostanza che i rifiuti risultassero presenti dal 2013, quando uno dei ricorrenti non era ancora amministratore, non potendo rilevare i precedenti incarichi di direttore generale senza rappresentanza, non contemplati dalla norma.
Quanto alla sentenza di patteggiamento, il TAR ha richiamato il novellato art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che ne dispone l’inefficacia probatoria nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Trattandosi di norma processuale, la sua applicazione prescinde dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione trovi concreta applicazione: poiché l’ordinanza era successiva all’entrata in vigore della novella, la sentenza non poteva costituire prova della responsabilità dei ricorrenti.
I ricorsi sono stati pertanto accolti, con annullamento dell’ordinanza nella parte di interesse di ciascun ricorrente e compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.