Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sardegna n. 1018 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, divenuta definitiva, quando l’Amministrazione non vi abbia dato attuazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il creditore può agire ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il TAR accerta il persistente inadempimento, condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione nel termine di 120 giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 per l’annualità 2024/2025, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma, oltre rivalutazione e interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata all’Amministrazione l’8 aprile 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Il Ministero non aveva però adempiuto, né era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito: la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione l’8 aprile 2025, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e la rituale notificazione del ricorso in data 7 ottobre 2025. Su questa base ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 114 cod. proc. amm..
Il TAR ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero, non risultando dagli atti alcuna esecuzione della pronuncia. Ha pertanto accolto la domanda e condannato l’Amministrazione a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario ha assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere gli atti necessari all’esecuzione.
Il giudice ha inoltre precisato che il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso.
Sulle spese, il Collegio ha posto il carico sulla soccombente, ma ha ridotto i compensi a euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La riduzione è motivata dalla natura seriale del contenzioso e dall’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, essendo state discusse nella medesima camera di consiglio cinque cause di contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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