Prova pratica nei concorsi scolastici e anonimato: irrilevanza dell’indicazione del nome (TAR Lazio n. 4159 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto. Tale capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste. Ne consegue che, in una prova avente carattere tecnico-pratico-professionale, l’indicazione del proprio nome e cognome da parte del candidato sull’elaborato non integra una violazione del principio di anonimato. La somministrazione di una traccia non espressamente menzionata nell’Allegato A al bando non determina l’illegittimità della prova qualora la tematica assegnata sia comunque trasversale rispetto ai nuclei tematici previsti per la classe di concorso.
Il Fatto
Una docente di scuola secondaria ha partecipato, per la classe di insegnamento B019 (Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera), al concorso ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, indirizzando la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. La candidata ha sostenuto la prova pratica, consistente nella realizzazione di un piano di promozione e vendita di un prodotto turistico, riportando un punteggio complessivo di 67/100, inferiore alla soglia di idoneità di 70/100.
La ricorrente ha impugnato gli esiti concorsuali e i successivi provvedimenti di approvazione delle graduatorie, deducendo due vizi: la violazione del principio di anonimato e segretezza delle prove concorsuali, per essere stati i candidati invitati a indicare nome e cognome sugli elaborati della prova pratica, e l’estraneità al programma d’esame della traccia della prova orale, incentrata sul tema del “turismo emozionale”, non espressamente elencato tra le materie dell’Allegato A.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato separatamente le due censure. Quanto alla prima, ha ritenuto l’indicazione del nominativo sull’elaborato irrilevante, stante la peculiare natura della prova. Alla candidata è stato richiesto di realizzare, mediante una presentazione in Power point, un pacchetto alberghiero gourmet, dimostrando competenze operative e non già capacità di redigere un elaborato teorico. La prova, essendo diretta all’accertamento tecnico-pratico-professionale, non richiede l’anonimato, e la giurisprudenza ha chiarito che il discrimine tra prova teorica e prova pratica è dato dal contenuto delle domande e delle risposte, potendo la verifica pratica avvenire anche in forma scritta (Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344).
Quanto alla seconda doglianza, il Tribunale ha preliminarmente definito il “turismo emozionale” come un’esperienza di viaggio che coinvolge il turista in esperienze personalizzate, creando una connessione intima tra l’individuo e il luogo prescelto. Tale tematica, sebbene non espressamente menzionata nell’Allegato A, deve ritenersi compresa nei nuclei tematici della classe B019, in quanto ad essi trasversale. La candidata è stata chiamata a illustrare, a una classe quarta del corso di accoglienza turistica, la componente emozionale ricercata dal “nuovo turista”: la prova non può pertanto considerarsi estranea alle materie di esame.
A sostegno di tale interpretazione, il Ministero ha evidenziato che l’argomento è presente nei libri di testo adottati per l’insegnamento ed è stato oggetto di prove in precedenti procedure concorsuali, come il Concorso Straordinario D.D. 510/2020, ove il “Turismo Esperienziale” è stato proposto in quanto rientrante, in modo trasversale, nei nuclei tematici, nonché nell’Esame di Stato 2019 con il tema “Turismo delle radici”.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite stante la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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