Rinuncia irrituale in udienza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2394 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa oralmente in udienza, ancorché non notificata alle altre parti costituite secondo le forme prescritte dall’art. 35 cod. proc. amm., non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, ma costituisce espressione univoca della volontà della parte di non coltivare la controversia. Da tale dichiarazione il Collegio può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’esame del merito e attribuisce al giudice il potere di compensare integralmente le spese di lite, ricorrendone giusti motivi.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di -OMISSIS- il 6 aprile 2023, nonché il conseguente provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività, emesso ai sensi dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 in esecuzione dell’interdittiva. Con il ricorso, la società ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. Nel corso dell’udienza di smaltimento dell’11 maggio 2026, tenuta da remoto, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso, pur dichiarata in udienza, non è stata notificata alle altre parti, come invece prescritto dall’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui la rinuncia deve essere notificata alle parti costituite. Tale modalità di manifestazione della volontà abdicativa, pertanto, è da considerarsi irrituale e non può produrre l’effetto estintivo tipico del giudizio.

Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che dalla dichiarazione resa in udienza possa comunque desumersi, in via univoca, che la parte ricorrente non abbia più interesse alla definizione del giudizio. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce, infatti, una evenienza processuale che prescinde dalla ritualità dell’atto di rinuncia e che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, quale esito del venir meno dell’interesse alla decisione nel corso del processo.

In applicazione di tale principio, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle censure dedotte. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio, ravvisando giusti motivi nella particolare vicenda processuale caratterizzata dalla dichiarazione della parte ricorrente. La sentenza ha infine ordinato l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità delle persone e degli enti richiamati, a tutela della riservatezza, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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