Giudizio di resa del conto, estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 101 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c., mentre la definizione del giudizio spetta al giudice monocratico con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Il deposito del conto giudiziale, che soddisfa i requisiti di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti di un agente contabile, con riferimento all’esercizio finanziario 2016. Il Giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto n. 11 depositato il 12 aprile 2023 assegnava all’agente il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito del conto giudiziale presso il Comune di Boara Pisani.
In data 15 giugno 2023 il Comune provvedeva al deposito del conto. Con successiva istanza del 20 maggio 2024 la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero dava atto dell’avvenuto deposito e, sul presupposto del rispetto dei requisiti di legge, concludeva per la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale relativa alle fasi del giudizio di resa del conto. Una volta avviato il giudizio in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., lo stesso deve essere definito, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica.
La fase collegiale, chiarisce il Giudice, è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Sul punto la decisione richiama un orientamento condiviso da altre Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sezione giurisdizionale per le Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019, Sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenze nn. 182/2019 e 183/2019, Sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 35/2017 e Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 472/2016.
Accertato che il conto dell’agente contabile è stato depositato dal Comune e che il Pubblico Ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza, il Giudice procede, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
La decisione precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, in base al decreto presidenziale del 4 maggio 2023, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., richiamando sul punto Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 100/2019 e Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 472/2016. Il dispositivo dichiara estinto il giudizio e esclude la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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