Controllo ponti e viadotti: superate criticità AINOP e monitoraggio dinamico (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 53 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, il Collegio accerta lo stato di attuazione del programma sottoposto a istruttoria e valuta se i rilievi critici emersi siano superati alla luce dei chiarimenti forniti dall’amministrazione. Le criticità relative all’alimentazione della banca dati AINOP e all’attuazione del monitoraggio dinamico possono ritenersi superate quando l’amministrazione dimostri una cognizione diretta degli adempimenti e quando la dilatazione del termine di sperimentazione, per effetto di sopravvenute modifiche normative, assorba il profilo contestato. In assenza di irregolarità gestionali, il Collegio non formula raccomandazioni ulteriori rispetto alle azioni già avviate, né segnala responsabilità dirigenziali ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, restando impregiudicati successivi approfondimenti istruttori.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha assoggettato a istruttoria il Programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie, già esaminato in precedenti deliberazioni. Con quattro note istruttorie, l’amministrazione competente è stata invitata a fornire informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del Programma, sulle misure adottate per l’efficace performance della piattaforma di monitoraggio e su alcuni disallineamenti contabili e di collaudo.
L’istruttoria ha fatto emergere due tematiche: le tempistiche dei collaudi tecnico-amministrativi rispetto al termine semestrale previsto dalla legge e lo stato di alimentazione della banca dati AINOP nonché gli esiti della sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico. Su tali profili i magistrati istruttori hanno ritenuto di formulare osservazioni nella relazione conclusiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo, relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo, i magistrati hanno rilevato che l’amministrazione, in sinergia con il gestore infrastrutturale, ha intrapreso un percorso amministrativo più virtuoso, riducendo significativamente gli interventi in ritardo rispetto al termine di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, previsione replicata dall’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023. Tale attività deve essere costantemente monitorata, ma non presenta attualmente i connotati di una criticità.
Diversamente, una criticità era emersa in relazione alla banca dati AINOP e al monitoraggio dinamico. L’amministrazione, riportando le affermazioni del gestore, si era limitata ad attestare la corretta implementazione della banca dati senza chiarire l’articolazione nelle sottosezioni previste dal D.M. n. 430/2019, né aveva fornito elementi sugli esiti della sperimentazione del sistema di monitoraggio.
Le osservazioni successive hanno però mutato il quadro. Quanto ad AINOP, l’amministrazione ha allegato il prospetto dei codici identificativi delle opere, la ricevuta di deposito della documentazione e, soprattutto, ha attestato che le visure eseguite confermano l’alimentazione della banca dati per i progetti oggetto di trattazione: ciò dà conto di una reale cognizione dell’amministrazione che sovrintende al Programma. Resta meritevole di approfondimento la segnalata necessità di reingegnerizzazione della piattaforma.
Quanto al monitoraggio dinamico, la criticità è assorbita dalla dilatazione temporale del termine di sperimentazione. Il D.M. n. 578/2020, che aveva adottato le linee guida e avviato la sperimentazione per ventiquattro mesi, è stato in parte emendato dal D.M. n. 204/2022, che ha esteso il periodo a quarantotto mesi, con rideterminazione della scadenza dell’accordo a fine dicembre 2024. L’amministrazione ha inoltre riferito il conseguimento del livello di analisi concernente la classe di attenzione di tutti i ponti e viadotti gestiti.
Il Collegio ritiene pertanto superati i rilievi critici e, in definitiva, non ricorrono irregolarità gestionali tali da richiedere la segnalazione di responsabilità dirigenziali ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, né la formulazione di raccomandazioni ulteriori rispetto alle azioni già avviate. Restano impregiudicati ulteriori approfondimenti istruttori per verificare, in itinere, la realizzazione del Programma.
Nota della Redazione
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