Ottemperanza a condanna civile al facere senza difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Abruzzo n. 101 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza civile di condanna della pubblica amministrazione è inammissibile quando la pronuncia abbia natura meramente generica, perché al giudice dell’ottemperanza è precluso compiere nuove valutazioni su questioni non dedotte e trattate nel giudizio civile. La condanna all’obbligo di fare non è però qualificabile come generica quando le opere da eseguire siano puntualmente individuate, anche per relationem rispetto alla relazione del collegio peritale e agli elaborati progettuali. In tal caso le prescrizioni dettate per l’esecuzione rispettano il criterio della stretta continenza e non invadono la sfera riservata al giudice ordinario. La penalità di mora, di funzione sanzionatoria e non manifestamente iniqua, può essere negata quando l’esecuzione sia parziale, le operazioni tecniche complesse e il termine assegnato congruo.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara, con pronuncia confermata in appello, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dal proprio fabbricato a causa di un movimento franoso e, soprattutto, all’esecuzione degli interventi urgenti e indispensabili individuati nella relazione del collegio peritale e specificati negli elaborati progettuali dell’ausiliario del giudice. Il ricorso per cassazione del Comune era stato respinto, sicché la sentenza di appello aveva acquistato efficacia di giudicato.

Rimasta ineseguita la parte della pronuncia relativa alla realizzazione delle opere, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine determinato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, sostenendo l’inserimento di parte delle opere in un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato dalla Protezione Civile regionale, in corso di ultimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna generica del giudice civile è certamente inammissibile, perché al giudice amministrativo è precluso dirimere il perdurante contrasto tra le parti con nuove valutazioni su questioni non specificamente dedotte e trattate nel giudizio civile, secondo il richiamato Consiglio di Stato, sezione V, 9 maggio 2023, n. 4687.

La fattispecie è tuttavia diversa. La condanna all’obbligo di fare contenuta nel capo di cui si chiede l’esecuzione non può qualificarsi come generica, perché le opere da eseguire sono puntualmente individuate, sia pure per relationem rispetto alle conclusioni della relazione collegiale dei consulenti tecnici nominati nell’ATP e alla elaborazione progettuale redatta in sede cautelare. Le prescrizioni che il giudice amministrativo deve dettare per l’esecuzione di una sentenza di condanna a specifici obblighi di fare restano pertanto entro il criterio della stretta continenza.

Nel merito il ricorso è fondato. Sussistono i presupposti dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, certificato dalla cancelleria civile della Corte di Appello, e il perdurante, sia pur parziale, inadempimento del Comune, che non ha evaso l’onere probatorio sull’esatto adempimento. L’amministrazione ha dichiarato di non aver realizzato le opere di canalizzazione delle acque, in attesa di un futuro inserimento in altro intervento, e quelle di eliminazione dei pozzi, ritenute dal progettista gravanti sul proprietario del fondo. Il Collegio esclude che la circostanza futura e incerta di nuovi finanziamenti pubblici o il parere di un professionista estraneo al dictum giudiziale possano dimostrare l’esecuzione: l’obbligazione di fare potrà dirsi adempiuta solo con la completa realizzazione di tutte le opere indicate nella relazione peritale e negli elaborati progettuali.

Il Collegio ordina dunque l’esatta esecuzione del giudicato entro centottanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza nominare allo stato il commissario ad acta, che sarà eventualmente designato su richiesta della ricorrente in caso di inutile decorso del termine. Quanto alla penalità di mora, richiamate le pronunce di Adunanza plenaria n. 7 del 2019 e n. 15 del 2014, la misura ha funzione sanzionatoria dell’inadempimento e volta a garantire l’effettività della tutela, ma non deve risolversi in una sanzione troppo afflittiva. La parziale esecuzione, la complessità delle operazioni tecniche e la fissazione di un congruo termine escludono, in via prognostica, un ulteriore significativo ritardo: la misura coercitiva risulterebbe manifestamente iniqua, perché sproporzionata rispetto a un’obbligazione allo stato parzialmente adempiuta. Le spese seguono la soccombenza del Comune e non sono ripetibili verso i controinteressati, estranei all’esecuzione del capo della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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