Ottemperanza al giudicato sull’assegno di formazione docenti e competenza dell’amministrazione (TAR Abruzzo n. 432 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 opera anche nel processo amministrativo, ma con gli adattamenti imposti dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., che non richiede l’apposizione della formula esecutiva. L’amministrazione intimata non può giustificare l’inerzia facendo valere la competenza di altro organo della medesima amministrazione, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Decorso il termine assegnato, va nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza con cui il Tribunale ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in quella pronuncia. Il titolo è stato notificato nel luglio 2024.

L’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio senza adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza, nonché il superamento del termine dei centoventi giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La questione è identica ad altre già decise dal Tribunale in senso favorevole ai ricorrenti.

Il giudice conferma l’orientamento secondo cui la norma sui centoventi giorni, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti. Il riferimento al titolo esecutivo non impone la spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce espressamente che ai fini del giudizio di ottemperanza tale formalità non è necessaria.

Il Tribunale respinge l’argomento difensivo fondato sulla competenza di altro organo centrale. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente: l’organo intimato non può quindi sottrarsi all’ottemperanza invocando la competenza di un diverso ufficio della stessa amministrazione.

Il ricorso è accolto. Le somme accertate, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate sulla carta elettronica della ricorrente, con accessori come per legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.

Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione degli interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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