Opere abusive in zona verde rileva il complesso non il singolo manufatto (Cons. Stato n. 10386 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’incidenza urbanistico-edilizia di un intervento abusivo si valuta con riferimento alla globalità dei manufatti e non attraverso una considerazione atomistica delle singole opere. La presenza di più strutture in muratura, stabilmente infisse al suolo e destinate a funzioni diverse, esclude la qualificazione delle stesse come opere precarie o amovibili, anche quando coperte da tettoie in lamiera. L’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce provvedimento vincolato e trova la propria motivazione nella puntuale descrizione delle opere abusive, senza obbligo di esplicitare l’interesse pubblico né di bilanciarlo con quello del privato. La natura vincolata del provvedimento sanzionatorio edilizio esclude la rilevanza del vizio di omessa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, ricorrendo l’ipotesi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su un’area classificata dal P.R.G. come zona F2. Si trattava di un campo di calcetto recintato e di tre manufatti in muratura con orditura in ferro e copertura in lamiera coibentata, destinati a residenza, deposito, circolo ricreativo, spogliatoi e bar.
Il TAR Campania, Sez. II, n. 06667/2022, respingeva il ricorso. L’appellante reiterava le censure, sostenendo la natura precaria e amovibile dei manufatti e la loro non autonoma utilizzabilità, oltre alla carenza di motivazione dell’atto e alla violazione dell’obbligo di comunicazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente tutte le censure, in quanto convergenti verso la tesi della qualificazione delle opere come precarie. Il punto di diritto è enunciato con nettezza: l’incidenza urbanistico-edilizia va valutata rispetto alla globalità dei manufatti, non potendo le singole opere essere considerate atomisticamente, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 4919 del 2021.
La Corte valorizza la circostanza, già evidenziata dal Comune in primo grado, che le opere si inseriscono in un più ampio complesso edilizio abusivo polifunzionale. I tre manufatti in muratura, adibiti a funzioni diverse e solo coperti da tettoie in lamiera, non possono essere considerati pertinenza di strutture assentite. La struttura realizzata risulta pertanto incompatibile con la destinazione dell’area a verde di rispetto e a piazzale.
Il Collegio riconosce corretta l’affermazione di principio secondo cui la predisposizione di un terreno allo svolgimento di attività sportiva, anche organizzata, non integra di per sé trasformazione edilizia soggetta a permesso. Nel caso concreto, tuttavia, sono stati eseguiti molteplici manufatti che richiedevano il preventivo titolo autorizzatorio.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione, la Corte ribadisce che l’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, esaurisce il proprio impianto motivazionale nella descrizione puntuale delle opere abusive, senza necessità di esplicitare l’interesse pubblico né di operare bilanciamenti, richiamando TAR Campania, Sez. II, n. 1739 del 2022, Cons. Stato, Sez. II, n. 3208 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 908 del 2017.
Infine, la censura sull’omessa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990 è dichiarata infondata. La natura vincolata del provvedimento sanzionatorio edilizio comporta l’applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, non essendo annullabile l’atto in cui sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 561 del 2020. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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