Nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato retributivo (TAR Lombardia n. 2386 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per conformarsi alla sentenza che ha dichiarato la sua inottemperanza, il giudice amministrativo accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio. Il commissario assume le proprie funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza entro sessanta giorni e provvede all’esecuzione del mandato adottando gli atti necessari, direttamente o mediante funzionario delegato sotto la propria responsabilità. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo nominato e non comporta alcun compenso. La natura di mero incidente di esecuzione dell’istanza, che si innesta a valle di un contenzioso seriale, giustifica la compensazione delle spese di lite della fase.
Il Fatto
Con sentenza n. 285/2025 del Tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.224,77 a titolo di risarcimento del danno economico-retributivo, oltre quota di T.F.R. di euro 609,24, interessi legali e rivalutazione, nonché alla valutazione di alcuni periodi di servizio ai fini dell’assegnazione dei punteggi.
Lamentata l’inerzia dell’amministrazione, la creditrice aveva agito per l’ottemperanza davanti al TAR, che con sentenza n. 822/2026 aveva dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di trenta giorni per il pagamento delle somme e degli accessori. Decorso infruttuosamente il termine, la ricorrente ha notificato e depositato istanza di nomina del commissario ad acta, senza ricevere alcun riscontro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, rilevato che nessun adempimento era intervenuto da parte del Ministero nei termini assegnati, ha accolto l’istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la nomina del commissario ad acta. Il Collegio ha individuato quale soggetto idoneo il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, precisando che questi sarà investito delle funzioni solo qualora il creditore lo richieda espressamente con propria istanza entro sessanta giorni.
La decisione chiarisce che il commissario potrà provvedere all’adempimento adottando gli atti necessari direttamente o attraverso un funzionario delegato, sotto la propria responsabilità, potendo avvalersi anche della struttura organizzativa regionale. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo, il Collegio ha escluso la corresponsione di alcun compenso.
Quanto alle spese della fase, il TAR ne ha disposto la compensazione, richiamando il precedente del TAR Lazio n. 21708 del 2025 secondo cui la possibilità di compensare le spese ricorre allorché si tratti di mero incidente di esecuzione, che si innesta a valle di un contenzioso seriale e nel quale il ritardo nell’adempimento sconta prevedibili difficoltà organizzative. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che le spese del giudizio di ottemperanza erano già state liquidate nella sentenza n. 822/2026 in favore della ricorrente per complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.