Clausola escludente dell’avviso pubblico e onere di immediata impugnazione (Cons. Stato n. 10204 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un avviso pubblico che prevede, a pena di inammissibilità della domanda, il possesso di un requisito soggettivo ha portata immediatamente escludente e deve essere impugnata tempestivamente dal destinatario che ne sia escluso. Il principio dell’immediata impugnabilità dell’atto lesivo non è circoscritto alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ma costituisce regola generale desumibile dagli artt. 24, primo comma, Cost., 100 cod. proc. civ. e 39, comma 1, cod. proc. amm. L’avviso pubblico rivolto a una platea di destinatari non individuabile ex ante è atto amministrativo generale, assimilabile al bando di gara. La mancata impugnazione nei termini determina l’irricevibilità dei motivi che contestino la clausola in via successiva.

Il Fatto

Una società esercente attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente presentava domanda di ammissione al contributo previsto per il trasporto turistico di persone, in attuazione di un avviso pubblico regionale. Con determina dirigenziale l’amministrazione approvava l’elenco delle domande ammesse, escludendo la richiesta della società per la non corrispondenza del codice ISTAT ATECO 2007 risultante dalla visura camerale rispetto a quello richiesto dall’avviso.

La società impugnava il diniego unitamente all’art. 5 dell’avviso, deducendo violazione della normativa statale e regionale sul settore, nonché eccesso di potere. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività dell’impugnativa dell’avviso, ritenendo la clausola a carattere escludente e quindi di immediata impugnazione. Proponeva appello la società, contestando l’applicazione di quel principio a una procedura non concorsuale e sostenendo l’ambiguità del combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’avviso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello su entrambi i profili. Quanto al primo, il Collegio ricorda che l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e si caratterizza per la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e per l’utilità effettiva derivante dall’eventuale annullamento. Ne deriva che, adottato e conosciuto un provvedimento con effetto immediatamente pregiudizievole, sorge subito la condizione per agire in annullamento, decorrendo da quel momento i termini di cui agli artt. 29 e 41 cod. proc. amm.

Il richiamo alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2018, osserva il Collegio, non vale a circoscrivere il principio alle sole procedure selettive. Quella decisione applica la regola generale dell’immediata impugnabilità dell’atto lesivo, con la conseguenza che la mancata contestazione tempestiva impedisce di rilevare il vizio in un momento successivo. La regola si attaglia alla fattispecie, poiché l’avviso regionale è atto amministrativo generale, diretto a una platea non individuabile ex ante, come i bandi di gara (richiamata Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2012).

La prescrizione dell’art. 5, che impone il possesso di determinati requisiti a pena di inammissibilità, escludeva dalla partecipazione le imprese prive anche di uno solo di essi: la sua portata lesiva imponeva quindi l’impugnazione immediata da parte delle imprese la cui domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile.

Quanto al secondo profilo, il Collegio condivide il principio del favor partecipationis richiamato dall’appellante (Cons. Stato, III, n. 3356 del 2021), ma esclude che l’avviso presenti ambiguità. L’art. 4 richiede il codice ATECO 49.39.09 risultante dal Registro delle imprese; l’art. 5 specifica che il requisito va posseduto alla data di presentazione della domanda e al 31 dicembre 2020 e che si farà riferimento esclusivamente al codice delle unità operative rilevato dalla visura camerale. Non è contestato che la società non avesse l’iscrizione con il codice prescritto, né che l’iscrizione ad altri registri o la dichiarazione fiscale potessero sostituirla.

La domanda non poteva dunque essere ammessa e le prescrizioni dell’avviso non erano più sindacabili nel merito per il decorso del termine di impugnazione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *