Silenzio sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 229 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’illegittimo silenzio inadempimento la mancata pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo di qualifica professionale conseguito in altro Stato membro. In materia opera il termine complessivo di quattro mesi, dato dalla sommatoria del termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e del termine di tre mesi per il provvedimento di riconoscimento. Il giudice accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza. Il procedimento deve concludersi nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2025 domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessario per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo la condanna a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. Ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione.
Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati: a fronte della domanda del 23 aprile 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata. La violazione riguarda sia il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico della materia.
L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che sul riconoscimento l’autorità competente provvede con proprio atto entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo eventuali integrazioni.
Ne consegue che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Dagli atti di causa risulta che il Ministero è rimasto inerte, senza aver formulato richieste di integrazione: si perfeziona così la fattispecie del silenzio inadempimento.
Il Tribunale ordina al Ministero di rispondere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza con provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza, nomina commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Nel compimento del procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, C-340/89, C-313/01, C-298/14) e le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore della ricorrente con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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