Cessazione della materia del contendere per adesione al regime premiale del pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 14075 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al regime premiale di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 (convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2023), mediante l’integrale e tempestivo versamento della quota ridotta del 48% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il versamento della quota ridotta comporta, nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti impositivi e gli atti presupposti, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, senza necessità di un’accertamento giudiziale nel merito. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue alla mera verifica dell’avvenuto pagamento, da parte dell’amministrazione, e alla conseguente richiesta della parte ricorrente in tal senso.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426/A1400A/2022, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, ivi inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e le intese intervenute in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel corso del giudizio, la società dichiarava di aver aderito al regime introdotto dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando la quota ridotta del 48% dell’importo dovuto, come comprovato dalle contabili depositate, e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva prodotto la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 29 ottobre 2025, n. 651/A1400B/2025, con cui l’amministrazione aveva preso atto dell’avvenuto pagamento degli importi dovuti, così come rideterminati ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Tale adempimento, secondo la norma citata, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
La disciplina richiamata, come ulteriormente integrata dall’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2025, prevede che gli importi versati dalle aziende fornitrici in esecuzione del regime premiale, eccedenti la quota del 25%, siano riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano per gli anni successivi al 2018. Il Collegio ha pertanto preso atto della volontà della ricorrente di abbandonare il contenzioso, coerente con il meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di pay-back dei dispositivi medici.
Alla luce della richiesta della parte ricorrente e della documentazione versata in atti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia sul ricorso, e ha compensato integralmente le spese di lite. Nessuna statuizione è intervenuta nel merito delle censure proposte avverso gli atti impugnati, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia per effetto dell’adesione al regime di definizione agevolata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.