Il silenzio inadempimento sulla VIA è illecito permanente e resta sindacabile anche dopo l’entrata in vigore della disciplina sulle priorità di trattazione (TAR Basilicata n. 121 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti di VIA relativi a progetti contemplati dall’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006, il termine procedimentale di 160 giorni di cui all’art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006 decorre dalla data dell’ultimo avviso al pubblico pubblicato ai sensi dell’art. 24 del medesimo decreto, e non dalla data di presentazione dell’istanza, quando la documentazione sia stata ripubblicata. L’inerzia serbata dall’Amministrazione su un’istanza amministrativa costituisce un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale, con la conseguenza che la disciplina sulla riserva di trattazione prioritaria introdotta dall’art. 8, comma 1-ter, D.Lgs. n. 152/2006, pur non avendo efficacia retroattiva, si applica anche ai procedimenti già scaduti alla data della sua entrata in vigore. Detta disciplina, che si limita a ripartire le trattazioni tra progetti prioritari e non, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto agrivoltaico. L’Amministrazione, dopo aver dichiarato procedibile l’istanza, pubblicava ben quattro avvisi al pubblico. Nell’ambito del procedimento, il Ministero della Cultura esprimeva parere contrario.
A distanza di oltre due anni dalla presentazione dell’istanza, la società proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento, lamentando la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro i termini previsti. Le Amministrazioni resistenti eccepivano l’irricevibilità del ricorso per la maturazione del termine decadenziale e, nel merito, sostenevano la legittimità dell’inerzia in ragione della priorità accordata ad altri progetti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto disatteso l’eccezione di irricevibilità, ricostruendo la scansione procedimentale dell’art. 24 e dell’art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006. Il Collegio ha precisato che il termine di 160 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA decorre non dalla presentazione dell’istanza, ma dalla pubblicazione dell’ultimo avviso al pubblico, in quanto è quello il momento in cui la documentazione è stata nuovamente messa a disposizione del pubblico e sono ripartiti i termini per osservazioni e pareri. Nel caso di specie, essendo stato pubblicato l’ultimo avviso in data 2.7.2025, il termine procedimentale scadeva il 9.12.2025, con la conseguenza che il ricorso notificato il 12.12.2025 era ammissibile, in quanto proposto entro il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine procedimentale.
Quanto al merito, il Collegio ha esaminato l’art. 8, comma 1-ter, D.Lgs. n. 152/2006, che riserva ai progetti prioritari una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni e prevede che i progetti diversi siano trattati in ordine cronologico. Tale norma, entrata in vigore il 17.12.2024, non ha natura di interpretazione autentica e quindi non ha efficacia retroattiva. Tuttavia, il giudice ha osservato che l’inerzia dell’Amministrazione su un’istanza amministrativa costituisce un illecito permanente, che perdura sino alla proposizione del ricorso. Pertanto, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti il cui termine sia già scaduto, purché l’inadempimento sia ancora in corso.
Il TAR ha infine chiarito che la norma sulle priorità di trattazione incide esclusivamente sull’ordine di esame dei progetti, ma non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento. Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e al Ministero della Cultura di provvedere entro il termine di 120 giorni.
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Nota della Redazione
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