Giudicato sul trasferimento del docente e ottemperanza senza margini per l’amministrazione (Cons. Stato n. 10208 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia ordinato all’amministrazione scolastica di trasferire il docente presso una delle sedi indicate in domanda costituisce una statuizione puntuale e prescrittiva, non suscettibile di integrazione, modulazione o rivalutazione in sede di ottemperanza. Il giudice amministrativo non può sindacare la perdurante disponibilità dei posti né la priorità tra mobilità territoriale e immissioni in ruolo, perché il giudicato formatosi vincola l’amministrazione ai termini esatti in cui è formulato. L’appello dell’amministrazione avverso la sentenza che ha accolto il ricorso per esecuzione va pertanto respinto.

Il Fatto

Il Ministero dell’istruzione e del merito impugna la sentenza con cui il TAR Campania ha accolto il ricorso in ottemperanza promosso da un docente per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva ordinato all’amministrazione di procedere al trasferimento del ricorrente presso una delle sedi richieste in domanda.

Il docente aveva partecipato alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, chiedendo esclusivamente sedi della provincia di Caserta. L’amministrazione sostiene di aver esaurito tutti i posti disponibili; il ricorrente replica che dai tabulati risultano posti non valutati. La questione arriva al Consiglio di Stato sul rilievo che l’amministrazione non avrebbe dato esecuzione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello con un unico argomento decisivo: la sentenza del giudice del lavoro, ormai definitiva, stabilisce in modo espresso che «l’amministrazione scolastica dovrà procedere al trasferimento del ricorrente presso una delle sedi richieste in domanda». Si tratta di una statuizione dal carattere puntuale e prescrittivo, che non ammette margini ricostruttivi in fase esecutiva.

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene corretta la lettura del TAR, che aveva escluso la postergazione dell’ordine di priorità del trasferimento richiesto. Il dato rilevante è il giudicato formatosi sulla pretesa del docente: una volta accertato il diritto al trasferimento, l’amministrazione non può opporre la diversa distribuzione dei posti o la disciplina della mobilità per sottrarsi all’ordine del giudice.

Il resistente aveva richiamato la giurisprudenza amministrativa sulla preferenza delle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle nuove immissioni in ruolo. Il Collegio non ne fa applicazione, perché il thema decidendum è circoscritto all’esecuzione del giudicato: la questione di merito sulla priorità tra trasferimenti e assunzioni risulta ormai coperta dalla cosa giudicata e non è riproponibile davanti al giudice dell’ottemperanza.

Né vale l’argomento dell’amministrazione secondo cui, utilizzando il 100% dei posti, il docente non avrebbe maturato il diritto. La verifica del numero dei posti disponibili e della loro corretta valutazione attiene al merito del rapporto, già definito dal giudice del lavoro; in sede esecutiva residua soltanto il controllo sull’esatto adempimento dell’ordine impartito.

L’appello è quindi respinto. La complessità e la non univocità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del grado, mentre la sentenza resta eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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