Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità per bonifica acustica (TAR Emilia-Romagna n. 1297 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando la successione di provvedimenti adottati dall’Amministrazione e non impugnati, unitamente alla cessazione volontaria dell’attività oggetto del provvedimento gravato e all’acquiescenza manifestata dall’interessato, rende del tutto inutile, per il ricorrente, una decisione nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la stessa parte ricorrente, in sede di discussione orale, ne evidenzi la sussistenza.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale, che gestiva un circolo con somministrazione di alimenti e bevande e piccoli trattenimenti musicali, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato interventi di bonifica acustica e ne aveva disposto la sospensione dell’attività musicale nella fascia notturna, per il superamento dei limiti di immissione sonora. La ricorrente deduceva vizi di competenza, violazione delle tecniche di rilevamento del rumore e carenza motivazionale. Il ricorso era integrato da motivi aggiunti.
Nel corso del giudizio, la vicenda subiva una complessa evoluzione: all’ordinanza gravata seguivano ulteriori provvedimenti comunali, alcuni di sospensione e revoca, tutti non impugnati, culminati in un ordine di cessazione di ogni trattenimento musicale svolto abusivamente, la cui violazione comportava l’apposizione dei sigilli alla strumentazione. L’associazione comunicava poi la cessazione dell’attività, chiedendo la rimozione dei sigilli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse emergeva dalla stessa successione degli atti descritti dal Comune resistente: nessuno dei provvedimenti successivi a quello impugnato era stato oggetto di gravame ed erano pertanto divenuti definitivi.
In particolare, l’ordinanza che disponeva la cessazione di qualunque attività di trattenimenti musicali svolta abusivamente non era stata impugnata. A ciò era seguita l’istanza volontaria di rimozione dei sigilli, formulata con la comunicazione della cessazione dell’attività e la liberazione dei locali: un comportamento inequivocabilmente acquiescente rispetto ai provvedimenti adottati.
In sede di discussione orale, la stessa parte ricorrente aveva riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. A fronte di tale situazione, al Tribunale non restava che dichiarare il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La particolarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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