Divieto di accesso agli impianti sportivi legittimo per condotte che alimentano allarme (TAR Marche n. 1020 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a) e c), legge n. 401/1989 può essere imposto anche in presenza di condotte che non abbiano prodotto una lesione accertata dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità e la idoneità del comportamento ad alimentare situazioni di allarme o di pericolo. Il potere amministrativo in questione è connotato da elevata discrezionalità, in ragione delle finalità di pubblica sicurezza perseguite, e non richiede la prova della lesione, ma solo la valutazione della attitudine offensiva della condotta. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’esercizio di tale lata discrezionalità, né riformare la misura ablatoria nel senso invocato dal ricorrente. I provvedimenti prefettizi di rigetto del ricorso gerarchico avverso il D.A.SPO. hanno natura confermativa e non autonoma lesività: essi rendono definitiva la lesione e determinano il dies a quo per l’impugnazione, ma non radicano autonomo interesse al ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Marche i decreti con cui il Prefetto aveva respinto i loro ricorsi gerarchici avverso altrettanti provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e c), legge n. 401/1989. I divieti traevano origine da fatti verificatisi a margine di un incontro di calcio, nell’ambito del campionato, e avevano contenuto identico per tutti i destinatari: erano stati ritenuti responsabili di aver lanciato sassi verso i tifosi locali. La misura aveva durata di tre anni, con decorrenza dalla notifica, e comprendeva l’accesso a tutte le strutture ove si svolgono manifestazioni sportive, oltre ai luoghi di sosta, transito e trasporto nel raggio di cinquecento metri dal perimetro dell’impianto.
I ricorrenti deducevano, in primo luogo, l’eccesso di potere per genericità e superficialità della motivazione dei decreti prefettizi, non collegati ai provvedimenti questorili neppure per relationem. Lamentavano, poi, la violazione della legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, negato dalla Questura in ragione del segreto istruttorio relativo a un procedimento penale, e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Sotto altro profilo, eccepivano il difetto di proporzionalità, per essere stata contestata una condotta generica a fronte dell’assenza di precedenti specifici e dell’irrogazione indifferenziata di un divieto triennale. Chiedevano in via principale l’annullamento e, in subordine, la riforma della misura nei termini di legge o la limitazione alle sole partite ufficiali in trasferta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, articolando la decisione su due direttrici. Quanto al primo e al secondo motivo, li ha dichiarati inammissibili. Le censure, infatti, non erano state proposte con il ricorso introduttivo e, soprattutto, non riguardavano i provvedimenti di D.A.SPO., bensì i decreti prefettizi di rigetto. Su questo punto il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata, citando tra le altre TAR Basilicata, sez. I, 28.03.2024, n. 174 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.03.2021, n. 528: i provvedimenti prefettizi di rigetto del ricorso gerarchico sono privi di autonoma lesività e hanno effetto confermativo; non radicano di per sé interesse al ricorso, ma rendono definitiva la lesione e determinano il dies a quo per l’impugnazione.
Nel merito, il terzo motivo è stato giudicato infondato. Il Collegio ha ribadito che il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto anche nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Il potere si connota di elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, come affermato da TAR Campania, Salerno, sez. I, 27.05.2024, n. 1159 e n. 1160, da TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 31.07.2023, n. 12926 e da TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16.06.2023, n. 1535.
Non occorre, dunque, la prova sulla lesione dell’ordine pubblico: è sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, poiché anche comportamenti in sé innocui risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme o di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili. Il D.A.SPO., stante la finalità spiccatamente preventiva, può essere irrogato non solo nel caso di accertata lesione, in ottica repressiva, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o di pericolo, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. III, 08.05.2024, n. 4141, richiamato da TAR Sicilia, Catania, sez. I, 25.09.2024, n. 3167.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che gli atti di divieto motivavano in modo puntuale la condotta: gli scontri con la opposta fazione, il lancio di sassi raccolti da terra in direzione dei tifosi locali, lo schieramento delle forze di polizia per impedirne l’avanzata, l’identificazione mediante la visione delle immagini dell’impianto sportivo, il danneggiamento di auto di servizio e la messa in pericolo di operatori. La documentazione depositata dalla difesa erariale il 12 settembre 2024 ha dimostrato la dettagliata e scrupolosa attività di identificazione dei responsabili. Non si sono pertanto ravvisati profili di difetto di proporzionalità, né ragioni per ritenere che la pubblica amministrazione abbia fatto malgoverno della propria discrezionalità. Il giudice non può sostituirsi alla P.A. nell’esercizio di tale lata discrezionalità, con conseguente impossibilità di disporre la riforma invocata. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite.
Nota della Redazione
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