Indennità di servizio all’estero per i Carabinieri in sede diplomatica (Cons. Stato n. 10209 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai militari dell’Arma dei Carabinieri inviati in missione presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero senza inserimento nella pianta organica dell’ambasciata non compete l’indennità di servizio all’estero disciplinata dal d.P.R. n. 18/1967 e dal d. lgs. n. 62/1998, ma il diverso trattamento dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926. L’art. 1809 cod. ord. mil. riserva l’indennità diplomatica al personale inserito stabilmente nella pianta organica della rappresentanza. La transitorietà della missione e la mancanza di radicamento sul territorio giustificano la diversità di disciplina retributiva e impediscono l’applicazione analogica della normativa dettata per gli incarichi quadriennali. La domanda di accertamento del diritto, ove non accompagnata dall’impugnazione dei provvedimenti che hanno determinato il trattamento economico, è inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri in forza al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, hanno prestato servizio presso sedi diplomatiche italiane all’estero tra il 2007 e il 2013. Per tali periodi il Ministero degli Affari Esteri ha corrisposto l’indennità di missione prevista dal R.D. n. 941/1926.

Gli interessati hanno chiesto al TAR Lazio l’accertamento del diritto all’indennità di servizio all’estero ex d.P.R. n. 18/1967 e d. lgs. n. 62/1998, deducendo la disparità di trattamento rispetto ai colleghi impiegati con incarico quadriennale. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo esaustiva l’indennità già corrisposta. Propongono appello gli stessi militari, reiterando l’eccesso di potere e l’erroneità del decisum.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto un profilo di inammissibilità. Le amministrazioni hanno prodotto i decreti autorizzativi delle missioni, recanti il trattamento economico contestato, e la nota con cui il Ministero ha negato l’indennità richiesta. Nessuno di tali atti risulta impugnato. La domanda di accertamento si risolve, in sostanza, nella disapplicazione di provvedimenti non regolamentari i cui effetti si sono consolidati.

Nel merito il Collegio richiama la propria decisione n. 9261/2024, resa in fattispecie analoga. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 1809 cod. ord. mil., che attribuisce al personale militare destinato alle rappresentanze diplomatiche il trattamento previsto dal d.P.R. n. 18/1967, nei limiti e alle condizioni spettanti al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le medesime sedi.

La norma, però, non annovera l’Arma dei Carabinieri tra i beneficiari. I Carabinieri accedono a tale indennità solo in virtù di una specifica disposizione di coordinamento e a condizione che siano inseriti nella pianta organica dell’ambasciata. Nel caso concreto i ricorrenti non risultavano inseriti: le loro missioni presentano quindi carattere di transitorietà e difetto di radicamento sul territorio.

Da qui l’infondatezza della pretesa di applicazione analogica del d. lgs. n. 62/1998. La diversità strutturale dei due tipi di missione — non solo temporale, ma di funzioni e di inquadramento — giustifica la differente disciplina retributiva. Il Collegio conferma la sentenza impugnata con le precisazioni svolte e compensa le spese, richiamando l’art. 26 cod. proc. amm. e l’art. 92 cod. proc. civ. come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *