Spesa sanitaria e prestazioni di alta specialità: illegittimo il taglio senza contraddittorio (Cons. Stato n. 10206 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, la disciplina della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati non può tradursi in un taglio lineare che escluda un’intera categoria di prestazioni dall’oggetto del contratto senza alcun confronto con le strutture erogatrici. La deroga ai limiti di spesa prevista dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, come integrato dall’art. 1, comma 574, legge n. 208/2015, va verificata nel contraddittorio con gli erogatori, perché l’esigenza di contenimento finanziario non dimostra di per sé l’impossibilità di realizzare l’equilibrio di bilancio con misure alternative. La reiterazione del taglio a esercizio già esaurito ne accentua il carattere di determinazione a sorpresa. È illegittimo, per eccesso di potere, il provvedimento commissariale che riproponga la medesima limitazione già annullata in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata con il servizio sanitario regionale impugnava davanti al TAR Molise il decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione. Con quel decreto l’Amministrazione, dichiarando di dare esecuzione a una precedente sentenza che aveva annullato la determinazione del budget per l’anno 2019, riproponeva le medesime limitazioni già caducate. In particolare, veniva esclusa dal budget un’autonoma voce per le prestazioni integrative di alta complessità rese a favore dei pazienti regionali.
Il TAR, con sentenza non definitiva, respingeva l’azione di nullità e proseguiva secondo il rito ordinario. Con la sentenza n. 306/2023 accoglieva poi il motivo sull’eccesso di potere, annullando in parte qua il decreto e dettando prescrizioni conformative: ripristino della voce addizionale, determinazione in contraddittorio del budget specifico e corresponsione delle remunerazioni entro il tetto così fissato. Le Amministrazioni proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio restringe l’ambito dell’impugnazione al solo profilo di accoglimento enucleabile dalla sentenza di primo grado: la mancata previsione di un’autonoma voce di budget per le prestazioni integrative di alta complessità a favore dei pazienti regionali. Su questo si concentra l’appello, che il Consiglio di Stato ritiene infondato.
La prima censura è meramente ripropositiva. Le Amministrazioni sostengono che la deroga dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012 opererebbe solo per le prestazioni rese a cittadini residenti in altre Regioni. Ma quella tesi era già stata spesa nel provvedimento impugnato e confutata dal TAR, richiamando la pronuncia di questa stessa Sezione secondo cui la disposizione contempla la deroga, e a maggior ragione, per le prestazioni erogate a favore dei residenti, nel rispetto della condizione di invarianza dell’effetto finanziario. Manca ogni considerazione ulteriore idonea a dimostrare l’erroneità della decisione.
Analogo esito ha il secondo profilo, secondo cui una Regione commissariata non potrebbe discostarsi dai limiti di spesa nazionali né anteporre l’affidamento delle strutture acceditate agli equilibri di bilancio. Il Collegio richiama il principio già affermato: l’esigenza di contenimento della spesa sanitaria non giustifica il taglio se non è dimostrato che l’equilibrio non potesse essere realizzato aliunde, cioè con una deroga ai limiti in connessione con l’acquisto di prestazioni di alta specialità, secondo il modello adottato negli anni precedenti. La deduzione opposta, secondo cui le misure alternative non sarebbero più adottabili a esercizio trascorso, resta fuori dall’apparato argomentativo dell’appello.
Quanto alla terza censura, le appellanti sostengono di avere ampliato il tetto di spesa, inglobando le prestazioni di alta specialità in un unico macro-budget per l’assistenza ospedaliera. La difesa è assertiva e priva di supporto probatorio, oltre che distonica rispetto alle precedenti difese, con cui si sosteneva la legittimità della scelta di non finanziare quelle prestazioni.
Da qui la conferma dell’annullamento e la compensazione delle spese del grado di appello, giustificata dalla complessità dei temi trattati.
Nota della Redazione
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