Revisione prezzi e risoluzione del contratto: difetto di interesse dell’appaltatore (TAR Lombardia n. 1054 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento dell’appaltatore attiene a un difetto funzionale del sinallagma verificatosi in fase di esecuzione e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella del giudice amministrativo. La domanda di revisione in aumento dei prezzi, pur rientrando nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a., presuppone che il contratto sia ancora efficace: finché la risoluzione disposta dalla stazione appaltante non sia stata caducata dal giudice ordinario, l’appaltatore difetta di un interesse concreto e attuale a una pronuncia sul corrispettivo. Una decisione sul punto statuirebbe in via teorica e astratta, non essendo modificabile un rapporto contrattuale ormai privo di effetto. La questione della risoluzione assume quindi carattere pregiudiziale rispetto alla revisione prezzi.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato con la Provincia un contratto per la fornitura di undici autocarri, con termine di consegna di centocinquanta giorni dalla lettera d’ordine. Scaduto il termine, la consegna non era avvenuta; l’appaltatrice aveva addotto ritardi riconducibili alla pandemia, a eventi alluvionali e alla crisi globale dei semiconduttori. Solo quattro veicoli erano stati consegnati tra novembre e dicembre 2022.

Nel gennaio 2023 la società aveva chiesto alla Provincia la revisione in aumento dei prezzi ai sensi dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 e degli artt. 26-27 del d.l. n. 50/2022, prospettando la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di diniego. La stazione appaltante ha respinto la richiesta e, con determinazione dirigenziale n. 1739/2023, ha dichiarato il contratto risolto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50/2016, disponendo l’escussione delle garanzie. La società ha impugnato tale provvedimento e chiesto la condanna della Provincia a riconoscere la revisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha investito le parti, con ordinanza istruttoria, della possibile questione di giurisdizione e del possibile difetto di interesse. Nel merito delle eccezioni ha anzitutto qualificato la domanda di annullamento della determinazione di risoluzione: essa attiene a un difetto funzionale del sinallagma, maturato in fase esecutiva, in un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla parità delle parti, titolari di diritti e obblighi.

Su questo punto il Tribunale richiama espressamente Cass. civ., sez. un., 10.1.2019, n. 489 e Cass. civ., sez. un., 3.5.2017, n. 10705, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda potrà essere riproposta davanti a quel giudice nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alla revisione prezzi, il Collegio riconosce che la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ritiene tuttavia necessario, per pronunciarsi nel merito, che sia prima accertata la perdurante efficacia del contratto: non è possibile modificare un rapporto che allo stato non ha più effetto perché risolto. La stessa ricorrente aveva chiesto la revisione «previa disapplicazione e/o annullamento» della determinazione dirigenziale, confermando così la pregiudizialità della questione.

Ne discende il difetto di interesse: senza una pronuncia del giudice ordinario che stabilisca la sopravvivenza del contratto, la decisione del giudice amministrativo statuirebbe in via teorica e astratta, poiché i prezzi non potrebbero essere concretamente modificati. Il Collegio osserva che la Provincia ha richiamato numerose citazioni sulla giurisdizione esclusiva in materia di revisione, ma esse non toccano la questione specifica dell’interesse dell’appaltatore a fronte di una risoluzione non contestata davanti al giudice munito di giurisdizione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile su entrambe le domande, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *