Accesso difensivo escluso per mancanza di nesso di strumentalità necessaria (TAR Lazio n. 9898 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, non è sufficiente un generico riferimento a esigenze difensive o di tutela della concorrenza: l’istante deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L’ostensione passa attraverso un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che si intende curare, con esclusione delle istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore economico del settore dei dispositivi per la rilevazione della velocità, presentava istanza di accesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere copia degli atti del procedimento conclusosi con il decreto dirigenziale del 9 dicembre 2025, con cui era stata confermata l’approvazione di un dispositivo “Autovelox 106” prodotto dalla società controinteressata. Il Ministero opponeva diniego, ritenendo l’istanza esplorativa e priva del necessario nesso di strumentalità rispetto a una posizione giuridica attuale e concretamente azionabile. La società ricorrente impugnava il diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la lesione del proprio diritto alla leale concorrenza e della propria attività imprenditoriale.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il quadro normativo dell’accesso documentale, evidenziando come l’art. 22, comma 1, lett. b) L. n. 241/1990 richieda un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Rammenta, inoltre, il divieto di istanze preordinate al controllo generalizzato dell’operato della PA, di cui all’art. 24, comma 3, e il rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessario imposto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2023.

La pronuncia chiarisce che l’accesso difensivo non presuppone necessariamente la proposizione di un giudizio, ma richiede comunque che la conoscenza del documento sia strumentale alla tutela di una situazione giuridica concreta. Tale collegamento deve emergere dalla motivazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. n. 241/1990.

Nel caso di specie, il Collegio rileva come il decreto impugnato si limiti a confermare l’approvazione di un dispositivo già autorizzato, senza incidere negativamente sulla posizione della ricorrente, la quale condivide la stessa posizione indifferenziata della generalità degli operatori del settore. La società non risulta, per stessa ammissione, produttrice di dispositivi alternativi né impossibilitata a commercializzare l’apparecchiatura autorizzata.

Il Tribunale conclude che il presunto pregiudizio commerciale non sia stato circoscritto nelle modalità e nella consistenza, risolvendosi l’istanza in un controllo generalizzato con fini esplorativi non consentito. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite atteso il carattere solo formale delle difese delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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