Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo sul credito (TAR Lombardia n. 1085 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ordina all’amministrazione di conformarsi al titolo e le assegna un termine per il pagamento. Il ricorso di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che la quantificazione delle somme operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: l’esatta misura di capitale residuo e interessi va verificata secondo i parametri del titolo e della legge. Il preventivo decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 condiziona la proponibilità dell’azione di recupero coattivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, docente, il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre alle spese di lite.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dall’accertamento della sussistenza del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un provvedimento con valore ed efficacia di giudicato, richiamato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ., richiamati anche con riferimento agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il collegio verifica poi la condizione di proponibilità dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento.
All’accoglimento segue l’ordine di pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con esclusione degli importi già versati e con salvezza della verifica sugli interessi. Sono inclusi gli accessori di legge maturati successivamente e gli oneri collegati al titolo, con richiamo a un precedente del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, l’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso fonda la condanna dell’amministrazione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività, e con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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