Atto di riscossione impugnabile solo per vizi propri non derivati (Cons. Stato n. 10211 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di riscossione che segue una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo è impugnabile in giudizio soltanto per vizi propri, non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro tempestiva impugnazione. Il consolidamento dell’atto successivo non consente di contestare la legittimità dell’atto presupposto, dal cui annullamento l’interessato non potrebbe ricavare alcuna utilità, avendo ormai l’amministrazione titolo per l’esecuzione. Anche l’eccezione di prescrizione del credito maturata prima dell’ultimo atto prodromico è preclusa, dovendo essere dedotta al più tardi in sede di impugnazione di tale atto. Parimenti, la violazione del diritto eurounionale si risolve in un vizio di annullabilità, e non di nullità, dell’atto: non essendo stato tempestivamente impugnato il provvedimento che per primo ne è inficiato, il vizio non è più contestabile impugnando gli atti a valle.

Il Fatto

L’appellante, titolare di azienda agricola, ha impugnato davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui gli è stato richiesto il versamento di una somma in riferimento a una cartella AGEA per i prelievi latte dell’annata 2001/2002, oltre all’iscrizione a ruolo, al ruolo e al “residuo ruolo” formatosi ai sensi del decreto-legge n. 27/2019 e del decreto ministeriale del 22 gennaio 2020, nonché all’atto di pignoramento dei crediti verso terzi.

Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, l’impugnazione del pignoramento e ha respinto il ricorso nel resto. Proposto appello con otto motivi — notifica nulla degli atti presupposti, prescrizione del credito, carenza di potere nella formazione del ruolo, annullamento di diritto ex art. 1, comma 543, legge n. 228/2012, contrasto comunitario, duplicazione del ruolo, erronea quantificazione — la Sesta Sezione ha respinto il gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della catena procedimentale: l’intimazione AGEA del 19 giugno 2009, il decreto del Commissario Straordinario del 12 aprile 2010 (con rigetto del ricorso passato in giudicato con TAR Lazio n. 9255/2017) e l’intimazione AGEA del 23 gennaio 2019, rimasta inoppugnata. Rispetto a tale sequenza, l’atto impugnato costituisce mero atto propedeutico alla riscossione, riferito a pregresse debenze già accertate.

Da qui il principio: esso è impugnabile unicamente per vizi propri, secondo l’insegnamento della Sez. VI n. 1316 del 2024. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento o agli atti che lo hanno preceduto. Poiché l’intimazione del 2019 risulta pacificamente comunicata e mai impugnata, tutte le doglianze sulla nullità della notifica degli atti anteriori sono tardive. Quanto alle modalità di notifica a mezzo PEC, il TAR ha richiamato la Cass. civ. n. 18684 del 2023: l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica.

L’eccezione di prescrizione, pur a prescindere dal termine applicabile — ipoteticamente quadriennale ex art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 — è parimenti preclusa. La giurisprudenza tributaria richiamata (Cass. n. 37259 del 2021) esclude che si possa eccepire la prescrizione maturata prima di un atto impositivo divenuto definitivo. Dal gennaio 2019 all’atto impugnato non è comunque maturato alcun termine, neppure quello quadriennale: di qui l’irrilevanza del rinvio pregiudiziale richiesto.

Nel merito, le censure sono anche infondate. La dedotta nullità del ruolo per carenza di potere è in realtà un vizio di illegittimità, non idoneo a caducare gli atti successivi (Sez. VI n. 2591 e n. 4296 del 2025). L’annullamento automatico ex art. 1, comma 543, legge n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, regolata dal principio di continuità della gestione ex art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009 (Sez. VI n. 3790 del 2024). Il contrasto con il diritto UE integra una mera annullabilità, da far valere nel termine di decadenza: la definitività dell’atto inibisce la disapplicazione, restando fermi i poteri di autotutela (Sez. VI n. 8 del 2024; Sez. III n. 5041 del 2021). La mancata detrazione delle somme già trattenute è generica e non provata, salvo conguaglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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