Il decorso del tempo non elide il potere di demolizione degli abusi edilizi (TAR Puglia n. 975 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, non assoggettato ad alcun termine decadenziale e adottabile anche a notevole distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso edilizio. Il decorso del tempo non elide il potere di contrasto dell’amministrazione né impone un più stringente obbligo motivazionale, non essendo ammissibile il consolidarsi di un affidamento degno di tutela in costanza di una situazione di fatto abusiva. In quanto atto vincolato, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente la compiuta descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro esecuzione in assenza del titolo abilitativo. L’eventuale valutazione dell’impossibilità di riduzione in pristino e della conseguente applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 costituisce mera eventualità della fase esecutiva, che non rileva ai fini della legittimità dell’ordine demolitorio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato risalente a diversi secoli fa, realizzava nella seconda metà degli anni ’90 un manufatto in muratura al secondo piano dell’edificio, senza titolo abilitativo. A distanza di oltre vent’anni dall’accertamento dell’abuso, l’amministrazione comunale notificava l’ordinanza di demolizione. Il privato impugnava il provvedimento deducendo tre motivi di ricorso: la necessità di applicare la “fiscalizzazione dell’abuso” ex art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001, stante il pregiudizio irreversibile alla struttura dell’intero edificio; il difetto di motivazione per l’acritico recepimento di una relazione tecnica mai resa disponibile; la violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento, risalente a oltre un decennio prima.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure relative alla comunicazione di avvio e alla motivazione, condividendo il principio per cui la repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto, per il quale non è necessaria una specifica comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’illecito. L’ordinanza di demolizione è una misura rigidamente ancorata a presupposti di fatto e di diritto, al cui ricorrere va emessa senza necessità di evidenziare particolari ragioni di interesse pubblico, che prevalgono sull’eventuale affidamento del privato. L’eventuale omissione della comunicazione non conduce all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990.
Quanto al tempo trascorso, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il lungo lasso temporale non elide l’esercizio del potere repressivo né impone un più stringente obbligo motivazionale, poiché non è ammissibile il consolidarsi di un affidamento in costanza di una situazione abusiva. L’ordinanza di demolizione non è soggetta a termini decadenziali ed è adottabile anche a notevole distanza dal compimento dell’abuso. Il quadro non è mutato dopo l’inserimento del comma 4-bis nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ad opera dell’art. 17, comma 1, lett. q-bis), D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014: la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio configura piuttosto specifiche conseguenze in termini di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile in capo al dirigente o al funzionario inadempiente, ma non priva l’amministrazione del potere di agire.
Infondata è risultata anche la prima censura relativa alla “fiscalizzazione dell’abuso”. L’amministrazione, nell’emettere l’ordinanza, non deve valutare i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001: è il privato che deve dimostrare l’impossibilità di ottemperare all’ordine demolitorio senza pregiudizio per la parte conforme. La valutazione dell’impossibilità di riduzione in pristino costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, cui è possibile ricorrere solo quando emergano difficoltà tecniche insuperabili in sede di esecuzione della demolizione.
Nota della Redazione
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