Onere di prova della notifica e prescrizione del credito per prelievo latte (Cons. Stato n. 10212 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova della notifica della cartella di pagamento non può essere fornita mediante un mero certificato istruttorio interno, privo di fede privilegiata, dovendosi produrre la relata dalla quale risultino modalità e soggetto che ha ricevuto l’atto. Quando il destinatario era già deceduto al momento del supposto recapito, l’onere probatorio a carico dell’amministrazione si rafforza e la carenza documentale non è sanabile. In difetto di notifica rituale della cartella e di allegazione di altri atti interruttivi, il credito relativo ai prelievi sul latte è soggetto a prescrizione, essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua origine.

Il Fatto

Gli eredi di un allevatore defunto hanno impugnato davanti al TAR Veneto le intimazioni di pagamento notificate nel 2021, la cartella di pagamento emessa da AGEA e gli atti di pignoramento conseguenti, relativi a crediti per prelievo latte delle annate dal 1995/96 al 1999/2000.

Il TAR ha respinto l’impugnazione della cartella, ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le censure sui pignoramenti e le domande restitutorie, e ha accolto il ricorso avverso le intimazioni per essere stato intimato l’intero debito, anziché in misura proporzionale alle quote ereditarie. I ricorrenti hanno appellato la reiezione relativa alla cartella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo alla notifica della cartella. L’appellante contesta che la stessa fosse indirizzata nominalmente al de cuius, deceduto da oltre quattro anni, e che non vi sia prova del recapito.

Il Consiglio di Stato ritiene il motivo fondato sotto il profilo probatorio. Il certificato prodotto dall’amministrazione non costituisce la relata di notifica, ma un semplice atto interno riepilogativo, inidoneo a dimostrare l’avvenuto recapito. In presenza di un destinatario certamente deceduto, era onere dell’amministrazione provare, tramite la relata, modalità e soggetto che avevano ritirato l’atto.

Tale carenza non è sanabile. Nemmeno in sede processuale l’amministrazione ha fornito chiarimenti sulla notifica. La cartella, pertanto, non può ritenersi ritualmente notificata.

Accolto il motivo, il Collegio passa ai motivi di primo grado riproposti. È fondata l’eccezione di prescrizione: i crediti si riferiscono ai prelievi sul latte delle annate 1995/96-1999/2000 e le intimazioni sono state notificate nel 2021. Le amministrazioni appellate non hanno allegato alcun atto interruttivo, non potendosi considerare tale la cartella priva di prova di notifica. Sono decorsi oltre dieci anni, a prescindere dal termine applicabile.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con declaratoria di prescrizione dei crediti. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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