Riserva posti concorso: no equiparazione tra servizio civile nazionale e universale (Cons. Stato n. 10215 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017 nel testo applicabile ratione temporis, spetta esclusivamente agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. L’equiparazione a fini concorsuali del pregresso servizio civile nazionale non è ricavabile in via interpretativa, perché il dato letterale è chiaro e la disposizione, in quanto eccezionale e derogatoria della ordinaria disciplina di accesso al pubblico impiego, è di stretta interpretazione. L’estensione del beneficio integra un intervento additivo precluso al giudice amministrativo e riservato alla discrezionalità del legislatore. La novella sopravvenuta che ha unificato i due servizi ai fini della riserva non ha efficacia retroattiva, non costituendo norma di interpretazione autentica, e non si applica alla procedura disciplinata dal bando nella versione vigente al momento della pubblicazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria. Nella domanda aveva barrato la casella relativa alla riserva dei posti per gli operatori volontari del servizio civile universale e aveva poi trasmesso dichiarazione sostitutiva con cui attestava di aver svolto il servizio civile nazionale nel biennio 2008-2009, chiedendone l’equiparazione.

L’Amministrazione ha riconosciuto la riserva ai soli concorrenti che avevano dichiarato lo svolgimento del servizio civile universale. La collocazione in graduatoria ne è risultata penalizzata. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, qualificando la norma sulla riserva come eccezionale e di stretta interpretazione. La concorrente ha proposto appello, insistendo sulla sostanziale identità dei due istituti e sulla prevalenza della sostanza sulla forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni dell’Amministrazione e le disattende. L’interesse al ricorso sussiste anche solo in funzione di una migliore collocazione in graduatoria, utile in caso di futuri scorrimenti, secondo l’insegnamento di Cons. St. n. 5609/2025. La mancata impugnazione dei successivi atti di rettifica non determina carenza di interesse, perché il carattere meramente rettificativo degli stessi esclude l’onere di gravame, come affermato da Cons. St. n. 178/2025.

Nel merito, la Corte rileva che il bando è pienamente aderente al dettato dell’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, che nel testo applicabile contempla il beneficio solo per chi ha concluso il servizio civile universale. La tesi dell’appellante si risolve in una modifica ampliativa dell’istituto premiale: il giudice non può procedere a intervento additivo in presenza di una previsione legislativa inequivoca.

Il percorso argomentativo si sofferma sull’origine dei due istituti. Il servizio civile nazionale, istituito dalla legge n. 311/2000, si poneva in linea di continuità con il servizio sostitutivo della leva di cui alla legge n. 772/1972, costituendo prestazione personale alternativa al servizio obbligatorio. Il servizio civile universale nasce invece come istituto volontario, con una diversa latitudine applicativa: accesso aperto anche ai cittadini UE e agli stranieri regolarmente soggiornanti, durata flessibile tra otto e dodici mesi, impegno orario e monte formativo differenti. Tali differenze, pur affievolitesi dopo la sospensione della leva, giustificano nella discrezionalità legislativa un trattamento premiale differenziato.

La Corte condivide l’idea che entrambi i servizi siano espressione del dovere di difesa della Patria, richiamando Corte cost. n. 171/2018. Ciò nondimeno, la continuità valoriale non legittima l’equiparazione in assenza di norma espressa. La successiva novella, che ha esteso la riserva anche a chi ha svolto il servizio nazionale, opera solo per il futuro secondo l’art. 11 delle preleggi e non ha natura di norma di interpretazione autentica. Vale il principio del tempus regit actum, richiamato da Cons. St. n. 7903/2023: la competizione è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, lex specialis insensibile allo ius superveniens.

L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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