Requisiti speciali di capacità tecnica e divieto di esternalizzazione della gestione sinistri (Cons. Stato n. 10185 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può introdurre, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, requisiti speciali di capacità tecnica e professionale attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, e può esigerne il possesso in capo al concorrente medesimo. È legittima, pertanto, la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, un dipartimento interno di claim management per la gestione dei sinistri in ambito aviation, escludendo strutture esterne e subappalto. Il requisito è attinente, perché la gestione del sinistro è strumentale all’adempimento del contratto assicurativo. È proporzionato, perché non vieta in assoluto la partecipazione, residuando l’avvalimento e il ricorso a periti. L’esternalizzazione è disciplinata dal legislatore europeo e nazionale proprio per limitare i rischi che essa comporta.
Il Fatto
La società assicurativa appellante ha impugnato, insieme alla delibera di decisione a contrarre, il disciplinare della gara indetta dall’Enac per i servizi assicurativi dei rischi connessi alle attività istituzionali dell’ente. Il gravame riguarda la clausola dell’art. 6.3, lett. a.2), che per il Lotto 2 (rischi aeronautici e non aeronautici) richiede, a pena di esclusione, un dipartimento di claim management alle proprie dirette dipendenze per i sinistri aviation, senza considerare idonee le strutture esterne o la gestione in subappalto.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l’esclusione e la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata. Il TAR Lazio ha rigettato ricorso e motivi aggiunti, escludendo violazioni degli artt. 3, 10 e 100 d.lgs. n. 36 del 2023. Il rigetto dei motivi aggiunti seguiva all’accoglimento negativo del ricorso principale, per il solo vizio di illegittimità derivata. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio rigetta l’eccezione di inammissibilità per asserito giudicato interno. Le statuizioni sull’esclusione e sull’aggiudicazione sono strettamente conseguenziali rispetto a quella principale sulla legittimità del bando. L’eventuale accoglimento avverso quest’ultima le travolgerebbe in forza dell’art. 336 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.. L’interesse dell’appellante resta integro.
Nel merito l’appello è infondato. La clausola si ricondue all’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, che consente requisiti speciali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, ed è coerente con l’art. 58, comma 4, direttiva UE 2014/24. Il Consiglio integra la sentenza precisando che il disciplinare, atto amministrativo generale, non esige specifica motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990. La motivazione è imposta solo per profili determinati, come la mancata suddivisione in lotti ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023.
Sull’attinenza, la difesa stessa dell’appellante ha configurato la gestione del sinistro come strumentale rispetto all’oggetto assicurativo. Il controllo del rischio e la valutazione delle conseguenze rientrano nell’art. 1175, 1176 e 1375 c.c., con possibile responsabilità per mala gestio (richiamata Cass. civ. n. 11319 del 2022). L’art. 260 regolamento 2015/35/UE riconduce al sistema di gestione dei rischi le procedure per i sinistri.
Sulla proporzionalità, l’art. 49 direttiva 2009/138/CE ammette l’esternalizzazione ma impone cautele a tutela della governance, del rischio operativo e della continuità del servizio. Il legislatore interno vi dedica l’art. 30-septies d.lgs. n. 209 del 2005. La limitazione contestata non è divieto assoluto: residuano avvalimento e periti per valutazioni tecniche specifiche. L’appellante non ha contrastato l’assenza di prova sulla maggiore onerosità dell’avvalimento.
Da qui il rigetto. Esclusa la lite temeraria, per la complessità della questione e la scarsità di precedenti. Spese compensate.
Nota della Redazione
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