Presidente CCIAA e incompatibilità per incarico in società in controllo pubblico (Cons. Stato n. 10215 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Presidente della Camera di commercio che sia titolare di poteri di amministrazione attiva, e non di mero indirizzo, rientra tra gli incarichi di amministratore di enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013. Ne deriva l’incompatibilità con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico prevista dall’art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013. La qualificazione dell’incarico prescinde dalla denominazione formale dell’organo e si fonda sull’effettivo contenuto dei poteri esercitabili. È pertanto legittima la delibera ANAC che accerta l’incompatibilità e rimette al RPCT i seguiti di competenza, con assegnazione del termine per l’opzione tra i due incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 39/2013.

Il Fatto

Con nota del 28 gennaio 2022 l’ANAC avviava un procedimento di vigilanza su una possibile incompatibilità di incarichi in capo al Presidente della Camera di commercio di Padova, contemporaneamente Presidente del consiglio di amministrazione di una società partecipata al 49,20% dalla stessa Camera. All’esito del contraddittorio, l’Autorità con propria delibera accertava la sussistenza della fattispecie di incompatibilità e rimetteva al RPCT camerale i seguiti di competenza, assegnando all’interessato il termine di quindici giorni per l’opzione tra i due incarichi.

La Camera di commercio e il suo Presidente impugnavano la delibera davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto. L’ANAC interponeva appello, deducendo error in iudicando e la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013. Gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello fondato nel merito e ciò lo esime dall’esame delle censure preliminari di inammissibilità per difetto di interesse, riproposte dall’Autorità anche in appello. La decisione muove dalla distinzione rispetto a un precedente dello stesso Consiglio di Stato, relativo a una diversa regolamentazione statutaria dei poteri del presidente camerale: la diversità della fonte regolamentare impedisce l’estensione automatica di quel principio.

La questione centrale riguarda la qualificazione dell’incarico di Presidente della Camera di commercio ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, che ricomprende tra gli incarichi di amministratore gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette e assimilabili e di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente. Il Collegio non si ferma alla denominazione formale dell’organo, ma verifica il contenuto effettivo dei poteri.

Il Regolamento camerale per l’utilizzo delle carte di credito annovera il Presidente tra i soggetti titolari delle stesse per le spese dell’ente, ammettendo acquisti di beni, forniture di servizi e spese di rappresentanza, con divieto di uso personale. Da tali previsioni emerge un potere di spesa riconducibile a funzioni non solo di rappresentanza, ma di amministrazione attiva. A ciò si aggiunge l’art. 14, legge n. 580/1993, che assegna alla Giunta e, per esse, al Presidente poteri esecutivi e di gestione delle risorse.

Ne consegue che la figura del Presidente camerale è sussumibile nella nozione di amministratore di ente pubblico, con il sorgere della incompatibilità prevista dall’art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 rispetto alla carica di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato in controllo pubblico. La delibera ANAC è quindi legittima, quale corretta risultante dell’applicazione delle citate previsioni. L’appello è accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso introduttivo rigettato, con compensazione delle spese per la peculiare natura delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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