Liquidazione del compenso del commissario ad acta esclusa per attività meramente ricognitiva (TAR Puglia n. 73 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso del commissario ad acta, nominato per l’esecuzione della sentenza che accerta l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione, sorge unicamente a fronte di un’attività che abbia effettivamente svolto una funzione sostitutiva o, quanto meno, propulsiva rispetto all’adempimento dell’amministrazione. Non è liquidabile alcun compenso quando l’operato dell’organo ausiliario si sia risolto nella mera richiesta di elementi informativi, nella verifica e nella presa d’atto dell’avvenuta ottemperanza al giudicato, soprattutto se il provvedimento amministrativo è stato adottato prima che il commissario iniziasse la propria attività. In tal caso, la richiesta di liquidazione deve essere respinta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva agito dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere sull’istanza di accreditamento di 20 posti letto di RSA di mantenimento. Con sentenza n. 1261/2024, il Tribunale aveva accolto il ricorso e nominato il Prefetto di Bari quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione. Con successivo decreto, il Prefetto aveva delegato un funzionario allo svolgimento delle attività commissariali. Il commissario delegato, completata la propria attività, depositava istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel decidere sull’istanza di liquidazione, ha esaminato la relazione finale e gli atti depositati dall’organo ausiliario, accertando che la sua attività era consistita esclusivamente nella richiesta, nella verifica e nel monitoraggio dell’esecuzione del giudicato da parte della Regione.
Dalla documentazione prodotta è emerso che l’azione commissariale si era risolta nello scambio di due note con l’amministrazione resistente: con la prima, la Regione comunicava l’avvenuto accreditamento “con riserva” di ulteriori posti letto; con la seconda, dava notizia della conclusione, con esito negativo, del procedimento di accreditamento. Il provvedimento amministrativo richiesto era stato, quindi, adottato in data anteriore rispetto alla prima attivazione del commissario.
Il Collegio ha ritenuto che l’attività svolta non potesse qualificarsi neppure in termini propulsivi rispetto alla conclusione del procedimento, poiché il provvedimento era stato adottato prima che l’organo ausiliario si attivasse per acquisire informazioni. In tale contesto, il contenuto estremamente limitato dell’attività svolta — mera richiesta di elementi informativi e presa d’atto dell’avvenuta ottemperanza — non giustifica la liquidazione di un compenso, difettando i presupposti per accogliere l’istanza.
La domanda di liquidazione è stata pertanto respinta, con conseguente onere a carico dell’istante.
Nota della Redazione
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