Esecuzione del giudicato: l’onere di progettare la soluzione per l’edicola non grava sul privato (TAR Lombardia n. 2926 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato amministrativo, l’obbligo conformativo che grava sull’amministrazione non implica l’accoglimento della soluzione tecnica preferita dal privato, ma impone una seria e trasparente valutazione delle alternative, motivata anche in caso di esito negativo. Il diniego di una delle opzioni prospettate dall’interessato è legittimo se sorretto da un’istruttoria puntuale che evidenzi impedimenti tecnici, strutturali ed economici circostanziati. È invece illegittimo, per violazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990 e per elusione del giudicato, il provvedimento che trasli sul privato l’onere di elaborare e finanziare il progetto necessario alla realizzazione della soluzione alternativa, quando quest’ultima risulti già astrattamente percorribile e abbia superato un primo scrutinio tecnico-amministrativo. L’amministrazione, quale soggetto tenuto all’esecuzione del giudicato, deve attivarsi a propria cura e spese per tutte le attività progettuali, autorizzative ed esecutive occorrenti alla ricollocazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 2002 di un’edicola a Milano, aveva subito lo spostamento “temporaneo” del manufatto nel 2006 per consentire i lavori di realizzazione di un parcheggio interrato e la riqualificazione di Piazza Piemonte. A seguito di modifiche progettuali non assentite dalla Soprintendenza, il Comune aveva comunicato che l’edicola non sarebbe più stata ricollocata nella posizione originaria. Dopo una lunga vicenda contenziosa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6026/2021 e successivamente con la sentenza di ottemperanza n. 2524/2022, aveva annullato gli atti di diniego e ordinato all’amministrazione di individuare una idonea ricollocazione sulla base di un effettivo confronto dialettico con l’interessato. In esecuzione del giudicato, il Comune aveva comunicato l’impossibilità tecnica di ricollocare l’edicola all’interno del corpo emergente residuato (c.d. “Soluzione 1”), invitando invece il privato a presentare un progetto, a proprie spese, per il riposizionamento nell’area esterna (c.d. “Soluzione 2”).
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, ravvisando la necessità della sua partecipazione in ragione del vincolo storico-monumentale gravante sull’area e del ruolo determinante svolto dalla Soprintendenza nelle pregresse vicende. Ha altresì dichiarato inammissibile per tardività una memoria conclusionale depositata oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a., escludendo la possibilità di convertirla in memoria di replica, pur rilevando che il diritto di difesa del ricorrente era stato comunque esercitato con un rituale atto di replica.
Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione ed elusione del giudicato. In primo luogo, ha ritenuto legittimo il diniego opposto alla “Soluzione 1”, osservando che l’obbligo di “effettivo confronto dialettico” imposto dal giudicato non si spinge fino a pretendere l’accoglimento della soluzione preferita dal privato. L’amministrazione aveva correttamente svolto un’istruttoria tecnica specifica, dalla quale emergevano impedimenti oggettivi e attuali, quali l’impossibilità di trasferire i servizi igienici al piano interrato per i vincoli normativi sull’allaccio fognario, la necessità di riprogettare gli spazi del parcheggio e la sottrazione di posti auto, con conseguente alterazione dell’equilibrio del rapporto concessorio. Tali criticità, circostanziate nella relazione tecnica, non potevano essere superate da una pregressa ipotesi progettuale risalente al 2009.
Tuttavia, la Corte ha ravvisato un profilo di illegittimità nelle note impugnate nella parte in cui avevano traslato sul privato l’onere di predisporre il progetto per la “Soluzione 2”. Tale soluzione, infatti, non risultava esclusa in via tecnica o amministrativa, risultando anzi pacificamente percorribile e avendo già ottenuto un parere favorevole condizionato della Commissione per il Paesaggio. L’impostazione comunale realizzava un indebito aggravamento del procedimento, vietato dall’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, e si risolveva in concreto in un’elusione del comando giudiziale, poiché subordinava l’attuazione del giudicato ad attività poste a carico del soggetto che dal giudicato stesso avrebbe dovuto ricevere tutela.
Il Tribunale ha pertanto annullato le note impugnate nella parte in cui ponevano a carico del ricorrente l’onere di predisporre il progetto e i relativi costi, ordinando al Comune di attivarsi a propria cura e spese per la realizzazione della “Soluzione 2”, sviluppandola in via prioritaria e ponendo in essere tutte le attività progettuali, autorizzative ed esecutive necessarie. Ha infine rigettato la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 26 c.p.a., non ravvisando gli estremi della mala fede o della colpa grave nella condotta dell’amministrazione, la cui resistenza si era fondata su impedimenti tecnici ritenuti fondati, e ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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