La riserva del servizio civile universale non si estende a chi ha (Cons. Stato n. 10214 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017 nel testo applicabile ratione temporis, spetta esclusivamente agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale e non a chi ha svolto il servizio civile nazionale. L’equiparazione tra i due istituti, pur accomunati dall’espressione del dovere di difesa della Patria, è preclusa dalla chiarezza del dato normativo e non può essere introdotta dal giudice mediante un’interpretazione additiva, trattandosi di disposizione eccezionale, di stretta interpretazione e parzialmente derogatoria della disciplina ordinaria dell’accesso al pubblico impiego. La novella introdotta dal d.l. n. 25/2025, che ha esteso la riserva anche ai volontari del servizio civile nazionale, non ha natura di norma di interpretazione autentica e opera solo per il futuro, restando la procedura concorsuale soggetta al principio del tempus regit actum e alla lex specialis del bando.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria, dichiarando nella domanda di aver svolto il servizio civile nazionale e di voler accedere alla riserva dei posti. L’amministrazione gli aveva riconosciuto la sola esperienza presso la pubblica amministrazione, escludendo la riserva perché la stessa era prevista dal bando unicamente per chi avesse concluso il servizio civile universale.

Il candidato impugnava la graduatoria e l’elenco dei vincitori, dolendosi della mancata equiparazione tra i due istituti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, rilevando che l’equiparazione non trovava riscontro nella normativa e che la norma sulla riserva, di carattere eccezionale, era di stretta interpretazione. Proponeva quindi appello, insistendo sulla sostanziale identità dei due servizi e sulla prevalenza della sostanza sulla forma.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato disattende anzitutto le eccezioni preliminari dell’amministrazione, riconoscendo l’interesse al ricorso anche solo in vista di una migliore collocazione in graduatoria e di futuri scorrimenti, e precisando che la mancata impugnazione degli atti di mera rettifica della graduatoria non determina sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito, il collegio rileva che il bando era in piena aderenza al dettato dell’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, che riservava la quota solo a chi avesse svolto il servizio civile universale. La tesi dell’appellante, secondo cui anche il servizio civile nazionale avrebbe i connotati di quello universale, si risolve in un’inammissibile modifica ampliativa dell’istituto premiale: il giudice non può sostituirsi al legislatore con un intervento additivo.

La Corte ricostruisce la genesi dei due istituti. Il servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge n. 311/2000, si poneva in continuità con il servizio sostitutivo della legge n. 772/1972 quale prestazione alternativa al servizio obbligatorio di leva; il servizio civile universale, introdotto dal d.lgs. n. 40/2017, ha matrice volontaria. A questa diversa origine si collegano differenze oggettive di disciplina, quanto ai destinatari, alla durata, all’impegno settimanale e alla formazione obbligatoria. Tali differenze, nell’ampia discrezionalità del legislatore, giustificavano il diverso trattamento premiale.

Il collegio condivide la prospettiva per cui entrambi gli istituti costituiscono espressione del dovere di difesa della Patria, richiamando la Corte costituzionale n. 171/2018. Ciò nondimeno, in assenza di una norma espressa, tale continuità non legittima l’equiparazione ai fini dei benefici concorsuali.

La successiva novella del d.l. n. 25/2025, che ha esteso la riserva ai volontari del servizio civile nazionale, conferma per converso che prima di essa l’estensione non era consentita in via interpretativa. La novella opera solo per il futuro e non è norma di interpretazione autentica: la legge n. 69/2025 richiama il principio del tempus regit actum e la Cons. Stato n. 7903/2023 ha chiarito che la competizione è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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