Pluralità di domande di nulla osta e insufficienza documentale escludono il fumus boni iuris (TAR Emilia-Romagna n. 254 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento deve essere respinta quando non ricorra il fumus boni iuris. Tale requisito è escluso dalla pluralità di domande presentate dal datore di lavoro e dalla limitata documentazione economica prodotta dal richiedente a comprova della propria disponibilità reddituale ed economica. La valutazione del requisito cautelare è impregiudicata nel merito e va operata in considerazione delle caratteristiche concrete della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato cinque provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, emessi e notificati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna in data 30 marzo 2026. Con il ricorso, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti, previa sospensione della loro efficacia, deducendone l’illegittimità. Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio per resistere alla domanda cautelare. Alla camera di consiglio, la questione era stata trattenuta per la decisione sulla domanda incidentale di sospensione.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare non potesse trovare accoglimento, non sussistendo il requisito del fumus boni iuris della pretesa azionata. La valutazione è stata compiuta in via incidentale, lasciando impregiudicata ogni diversa considerazione all’esito dell’udienza di merito. Il Tribunale ha valorizzato due elementi fattuali: la pluralità di domande presentate dal datore di lavoro e la limitata documentazione economica prodotta dal ricorrente a sostegno della propria disponibilità reddituale ed economica.
Sul piano del giudizio prognostico proprio della fase cautelare, la circostanza che fossero state presentate più domande ha indotto il Collegio a escludere la fondatezza apparente della pretesa, la quale poteva risultare contraddetta dalla stessa condotta del datore di lavoro. L’insufficienza della prova documentale relativa alla capacità economica del ricorrente ha ulteriormente indebolito il quadro di attendibilità della domanda, rendendo non configurabile il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione integrale delle spese della presente fase. La pronuncia non ha inciso sulla trattazione del merito della controversia, che resta riservata all’udienza di merito.
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Nota della Redazione
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