Scioglimento della cooperativa sociale per mancato scopo mutualistico (Cons. Stato n. 10216 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato perseguimento in concreto dello scopo mutualistico da parte di una cooperativa sociale, accertato attraverso una valutazione unitaria di più elementi ispettivi, legittima il provvedimento ministeriale di scioglimento ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. In presenza di una sostanziale attività societaria non strumentale al perseguimento dello scopo mutualistico, il vizio non è sanabile e non può trovare rimedio nella diffida prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 220/2002, esperibile solo per irregolarità emendabili. Lo stesso art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002 impone, in caso di mancato rispetto delle finalità mutualistiche, l’applicazione dello scioglimento. Il principio di proporzionalità non è violato quando la misura conseguente è quella tipica prevista dalla legge.

Il Fatto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con provvedimento del 31 maggio 2023, disponeva lo scioglimento di una società cooperativa sociale ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. Le risultanze ispettive evidenziavano che la compagine societaria non perseguiva le finalità mutualistiche tipiche: dei tre soci fondatori solo una socia svantaggiata risultava impiegata, e in modo marginale; il settore produttivo di esclusivo interesse era l’edilizia, ove operavano solo dipendenti non soci; la partecipazione assembleare si esauriva negli adempimenti obbligatori.

La cooperativa impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, che con sentenza n. 909/2024 dichiarava inammissibili le censure sui rilievi ispettivi e respingeva il ricorso nel merito, compensando le spese. La società e la sua legale rappresentante proponevano appello, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa ex art. 1, comma 1, l. n. 241/1990, con particolare riguardo all’incidenza della pandemia da Covid 19 e alla possibilità di adottare misure meno afflittive.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la cornice normativa. La cooperativa rientra tra quelle di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 381/1991, che perseguono l’interesse generale della comunità attraverso attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; l’art. 4 della stessa legge richiede che tali persone costituiscano almeno il trenta per cento dei lavoratori. Lo statuto prevedeva lo scambio mutualistico mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro con i soci.

La Corte ritiene la valutazione ministeriale esente da vizi, fondata su plurimi e significativi elementi considerati unitariamente: due soci su tre mai impiegati e già occupati altrove, con cariche in altre cooperative; la socia svantaggiata impiegata in modo limitatissimo, con fatture di modesta entità riferite ai soli primi mesi del 2021; l’attività edilizia trainante svolta con soli dipendenti non soci, da cui un utile rilevante; la liquidazione di un apprezzabile compenso a presidente e vicepresidente; la partecipazione assembleare ridotta agli adempimenti obbligatori.

Quanto alla pandemia, il Collegio esclude che la crisi possa, per ciò solo, giustificare il limitatissimo impiego della socia: l’attività lavorativa era sempre consentita e la società non ha dimostrato il nesso causale con la contrazione del servizio. Priva di prova è anche l’asserita attività di pulizia presso società collegate. Il riferimento all’ispezione positiva del 2021 non è dirimente, potendo una valutazione successiva fondarsi su nuovi accertamenti. Irrilevante è poi l’insussistenza di un obbligo generalizzato dei soci di intrattenere rapporti di lavoro, poiché nel caso concreto il coinvolgimento lavorativo è stato talmente marginale da escludere lo scopo mutualistico.

Sul piano della proporzionalità, la Corte conferma l’impostazione del Tribunale: la diffida ex art. 5 d.lgs. n. 220/2002 opera solo in caso di irregolarità sanabili, presupposto escluso a fronte di una sostanziale attività non strumentale allo scopo mutualistico. L’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002 impone del resto lo scioglimento, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 6940 del 2025. L’infondatezza delle censure assorbe la questione di inammissibilità affermata in primo grado. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese per 5.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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