Spese di lite e sindacato in appello sul loro ammontare (Cons. Stato n. 10217 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite del giudice di primo grado è espressione di un ampio potere discrezionale, che può essere esercitato valutando ogni elemento della controversia anche senza specifica motivazione, purché siano rispettate le regole della soccombenza. In appello il sindacato su tale capo è limitato alle ipotesi di abnormità o manifesta ingiustizia, salvo che la decisione impugnata venga riformata nel merito. Il giudice può tener conto della serialità del contenzioso e della semplicità delle questioni, aspetti che giustificano una liquidazione contenuta. La misura delle spese non incide sull’effettività della tutela giurisdizionale né sul decoro della professione forense, non implicando alcun giudizio sull’operato del difensore.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. In mancanza di adempimento, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR per la Campania, chiedendo l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando l’esecuzione e liquidando le spese del giudizio in complessivi 500,00 euro, con distrazione in favore dei difensori. La ricorrente ha appellato limitatamente al solo capo sulle spese, ritenendone la misura incongrua e immotivata. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio sindacato. Il giudice di prime cure dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, esercitabili sia ai fini della condanna sia della compensazione, con il solo limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia. In sede di gravame la sindacabilità del capo è quindi ristretta all’ipotesi in cui la decisione venga modificata nel merito, salvi i casi di manifesta abnormità. Il criterio è richiamato attraverso il precedente Cons. Stato, Sez. V, n. 4343 del 2024.
Su questa base il Consiglio di Stato esclude che la liquidazione impugnata possa dirsi abnorme. Il primo giudice non si è limitato a una cifra simbolica: ha esplicitato le ragioni della misura, richiamando la serialità del contenzioso e la natura delle questioni, di non particolare complessità. Elementi che la giurisprudenza considera legittimamente valutabili quando l’ottemperanza riguarda un giudicato fondato sulla legge n. 89 del 2001, contenzioso notoriamente caratterizzato da ricorsi semplici, spesso redatti su schemi precostruiti.
La Corte respinge anche la doglianza fondata sulla pretesa violazione dei parametri professionali e sul decoro della professione. La decisione sulle spese, si osserva, attiene esclusivamente agli aspetti processuali e non comporta alcuna valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti. Essa non incide quindi né sull’effettività della tutela giurisdizionale né sulla dignità professionale.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese del giudizio di secondo grado sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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