Superato il regime della convocazione allo Sportello Unico, permane l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza (TAR Veneto n. 1659 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma del decreto legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, ha soppresso la fase della convocazione fisica del lavoratore e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sostituendola con la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti e la successiva trasmissione telematica all’Amministrazione. Ne consegue che, per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore della riforma, non sussiste più l’obbligo dell’Amministrazione di fissare la convocazione. Tuttavia, l’Amministrazione conserva comunque il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in forma semplificata, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, dando conto del mutato quadro normativo e delle ragioni per cui la convocazione non è più dovuta. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca non soddisfa tale obbligo.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio di due nulla osta per lavoro subordinato, chiedeva la convocazione propria e dei lavoratori per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno. L’Amministrazione non convocava le parti ma comunicava l’avvio del procedimento di revoca dei nulla osta, senza tuttavia adottare un provvedimento conclusivo. Il ricorrente proponeva quindi ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di convocazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, evidenziando che il nuovo art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato nel 2024, ha eliminato la necessità della convocazione fisica delle parti presso lo Sportello Unico, optando per una procedura interamente digitalizzata. La sottoscrizione del contratto di soggiorno avviene ora direttamente tra le parti, con firma digitale o autografa, e la sua trasmissione telematica è curata dal datore di lavoro. Tale scelta è confermata anche dai lavori preparatori del decreto legge.
La soppressione della convocazione non ha, però, eliminato le verifiche amministrative, che sono state riallocate in momenti diversi del procedimento. In particolare, l’art. 22, comma 5-quinquies prevede una conferma preventiva dell’interesse all’assunzione prima del rilascio del visto, mentre l’art. 22, comma 5-ter esclude che la revoca del nulla osta possa conseguire automaticamente alla mancata trasmissione del contratto quando questa non sia imputabile al lavoratore. La Prefettura è quindi tenuta a svolgere un’istruttoria per accertare le ragioni dell’omessa trasmissione e a instaurare il contraddittorio procedimentale con lo straniero.
Nella fattispecie, il Collegio ha escluso che l’Amministrazione fosse tenuta a fisare la convocazione richiesta, essendo questa una fase non più prevista dall’ordinamento. Ha tuttavia rilevato che, a fronte dell’istanza del ricorrente, la Prefettura avrebbe comunque dovuto adottare un provvedimento espresso per chiarire che la convocazione non è più necessaria e indicare le fasi del nuovo procedimento. La mera comunicazione di avvio del procedimento di revoca non è idonea a soddisfare tale obbligo, non avendo carattere provvedimentale.
Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico e ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni.
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Nota della Redazione
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