Porto d’armi, affidabilità e diniego anche su fatti privi di rilievo penale (Cons. Stato n. 10219 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi, il cui rilascio è rimesso a un’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il giudizio di affidabilità del richiedente ha carattere prospettico e mira a escludere rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza e l’ordine pubblico. Ai fini del diniego o della revoca, l’Amministrazione può valorizzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi. Gli elementi dell’istruttoria vanno valutati nel loro insieme, non atomisticamente, e non hanno funzione repressiva ma preventiva. Ove l’atto sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerlo.
Il Fatto
Il ricorrente, appassionato di attività venatoria e già titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugna davanti al TAR Campania il decreto con cui la Questura ha respinto la nuova istanza di rilascio. Il diniego si fonda su una pluralità di elementi: precedenti penali, applicazioni della pena su richiesta delle parti, controlli in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia e una precedente revoca del titolo.
Il TAR, con sentenza in forma semplificata, respinge il ricorso. L’interessato appella, censurando la valutazione del primo giudice e l’omessa considerazione della estinzione del reato contravvenzionale per intervenuta oblazione, della risalenza delle condanne e della occasionalità degli incontri contestati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della licenza di porto d’armi: non un diritto assoluto, ma un titolo che deroga al divieto generale di detenzione delle armi, la cui concessione presuppone specifiche ragioni e l’esclusione di rischi per la sicurezza pubblica, secondo una valutazione dell’affidabilità del richiedente condotta anche in chiave prospettica.
Richiamando la giurisprudenza della Sezione, il Consiglio di Stato ribadisce che il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di discrezionalità ampiamente tecnica, nella quale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità prevale su quello del privato. L’apprezzamento può fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, con un approccio finalistico e non etico, potendo la revoca sorreggersi anche su considerazioni probabilistiche e su elementi di mero fumus.
Applicando tali canoni, il Collegio ritiene che il provvedimento e la sentenza resistano alle censure. La revoca e il diniego poggiano su una serie concorrente di elementi, ai quali il Questore ha correttamente attribuito funzione ostativa, pur in assenza di effetti preclusivi automatici di legge. Non rileva che il reato contravvenzionale si sia estinto per oblazione: la valutazione amministrativa non è vincolata all’esito del procedimento penale. Né l’incensuratezza o la risalenza delle condanne elidono il quadro complessivo, poiché gli elementi vanno considerati nel loro insieme e non isolatamente.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che la possibilità di rivedere in peius circostanze già esaminate in precedenti procedimenti rientra nella fisiologia del potere. Trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure relative agli altri capi. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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