Nessun indennizzo per annullamento in autotutela del permesso di costruire illegittimo (Cons. Stato n. 10165 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario dell’annullamento in autotutela di un permesso di costruire illegittimo non ha diritto all’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, perché la fattispecie è disciplinata dall’art. 21-nonies della medesima legge, che non contempla alcun ristoro in favore del destinatario dell’atto rimosso. L’ordine di riduzione in pristino e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituiscono atti vincolati, conseguenza necessaria dell’accertata inottemperanza e dell’annullamento del titolo edilizio. La sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria presuppone la dimostrazione dell’impossibilità, e non della mera onerosità, della riduzione in pristino. Il giudicato formatosi sull’annullamento del titolo copre le censure che ne investano la legittimità e si riflette sugli atti consequenziali.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo otteneva nel 2007 dal Comune un permesso di costruire per il recupero ambientale di un’area degradata, mediante realizzazione di due bacini idrici con escavazione di materiale inerte. Nel 2008 il Comune annullava in autotutela il titolo e la convenzione urbanistica, rilevando plurimi profili di illegittimità, e intimava la rimessione in pristino dei luoghi.
I ricorsi avverso tali atti venivano respinti dal TAR e, in appello, dal Consiglio di Stato n. 2852 del 2012. Seguivano l’accertamento dell’inottemperanza, l’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale, un nuovo ordine di ripristino e il rigetto dell’istanza di permesso di costruire presentata per eseguire le opere di rimessione in pristino. Il TAR rigettava i quattro ricorsi riuniti; l’interessato appellava deducendo diciassette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2852 del 2012, che aveva già escluso l’applicabilità dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 perché l’illegittimità atteneva all’essenza stessa del manufatto. Su questa base cadono i motivi che ripropongono la questione e quelli che censurano l’ordinanza di demolizione: questa è atto vincolato, dipendente dall’annullamento del titolo, la cui legittimità è coperta dal giudicato.
Quanto alla pretesa preferenza per la sanzione pecuniaria, la Corte distingue l’onerosità economica dall’impossibilità della riduzione in pristino richiesta dalla norma. La difesa non offre prova della difficoltà, mentre la relazione tecnica in atti dimostra che il ripristino era possibile.
L’affidamento lamentato non sussiste: alla data dell’istanza di proroga l’effetto acquisitivo si era già prodotto per il decorso dei novanta giorni dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e la replica comunale aveva correttamente chiarito che l’acquisizione era definitivamente avvenuta, con perdita della proprietà.
L’inottemperanza risulta dal verbale di sopralluogo, assistito da fede privilegiata, e dalle fotografie scattate dall’esterno. La delimitazione catastale delle aree è legittima, essendo il frazionamento rinviato a una fase successiva senza effetti invalidanti.
Il rigetto dell’istanza di permesso di costruire si fonda sulla carenza di legittimazione del richiedente, già decaduto dalla proprietà: la partecipazione procedimentale e il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 erano quindi inutili. Esclusa l’illegittimità degli atti, manca la fattispecie dell’art. 2043 c.c., e la richiesta di indennizzo è respinta perché ricorre l’art. 21-nonies. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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