Responsabilità della PA e danno da perdita di chance per ritardo autorizzativo (Cons. Stato n. 5880 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, l’annullamento giurisdizionale dei dinieghi costituisce indice presuntivo della colpa della pubblica amministrazione, gravando su quest’ultima l’onere di provare l’errore scusabile. Il danno da perdita di chance di accesso ai regimi incentivanti va accertato mediante giudizio prognostico sulla possibilità effettiva di conseguire il titolo autorizzativo in tempo utile, non essendo sufficiente il mero annullamento del diniego. Non esclude la chance il raggiungimento del tetto massimo degli incentivi, ove non risulti in modo inequivoco che l’operatore non avrebbe completato l’impianto entro quella data. Il ritardo colpevole nella conclusione del procedimento è fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 30 c.p.a..
Il Fatto
Una società presentava nel 2010 istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La Regione respingeva l’istanza nel 2012, fondando il diniego sul parere negativo dell’ARPA in materia di impatti cumulativi. Il TAR annullava quel provvedimento e il Consiglio di Stato confermava la decisione. Riaperto il procedimento, la Regione emanava un secondo diniego nel 2016, anch’esso annullato dal TAR nel 2022. Solo nel 2023, con successive determinazioni, l’amministrazione rilasciava l’autorizzazione.
La società agiva allora per il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, lamentando la perdita della chance di accedere agli incentivi tariffari a causa del ritardo colpevole. Il TAR accoglieva la domanda e condannava la Regione, rigettando invece la pretesa verso l’ARPA. La Regione proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive anzitutto il thema decidendum al solo danno per mancato accesso alle tariffe incentivanti, poiché la società non ha proposto appello incidentale sull’omessa pronuncia relativa ai ricavi da vendita di energia. Definito il perimetro, il Consiglio esamina il primo motivo, con cui la Regione contesta la mancata verifica della possibilità di ottenere il titolo in tempo utile per gli incentivi.
La Corte ritiene infondata la deduzione secondo cui nel 2012 mancasse la validazione ENEL del progetto. Il TAR, con la sentenza n. 488 del 2022, ha accertato che il provvedimento avrebbe potuto essere rilasciato già nel 2012, essendo intervenuta la validazione del tecnico ENEL, dimostrata dal timbro apposto sul progetto. La Regione, nei due procedimenti conclusi con dinieghi entrambi annullati, non ha mai eccepito l’assenza di validazione, dimostrando di ritenerla esistente.
Quanto al raggiungimento del tetto massimo degli incentivi al 6 luglio 2013, il Collegio osserva che non è emerso in modo inequivoco che la società non avrebbe completato l’impianto prima di quella data. Parimenti irrilevante è l’avvio tardivo dei lavori, poiché le tempistiche sarebbero potute essere diverse se l’autorizzazione fosse stata rilasciata nel 2012, quando la necessità di realizzare celermente l’impianto per accedere agli incentivi era evidente.
Sul secondo motivo, relativo alla colpa, il Consiglio richiama l’orientamento per cui il privato può limitarsi a invocare l’illegalità della condotta amministrativa quale indice presuntivo della colpa, spettando all’amministrazione provare l’errore scusabile. La Regione ha respinto due volte l’istanza con motivazioni sostanzialmente identiche, attribuendo illegittima prevalenza al parere ARPA: tali circostanze depongono inequivocabilmente per la sussistenza della colpa. Non è configurabile il concorso del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., non essendo provata alcuna colpa della società.
Sul terzo motivo, concernente la quantificazione, la Corte rileva che il TAR ha rinviato ai criteri dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2021 e ha rimesso alla Regione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., la proposta risarcitoria. La discussione sulla correttezza della quantificazione resta riservata a un’eventuale fase successiva. La Regione non può rifiutarsi di formulare la proposta. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito